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la speciale autorizzazione per il rientro ex articolo 13, comma 13 del d.lgs 286 del 1998, questo rimedio sconosciuto, ora noto

{xtypo_alert}LA SPECIALE AUTORIZZAZIONE AL RIENTRO IN ITALIA EX ART.13, comma 13 del D.lgs 286 del 1998, finalmente una sentenza del TAR Lazio che impone una adeguata motivazione al rigetto della istanza.  TAR Lazio, sentenza del 17 giugno 2013 {/xtypo_alert}

"Il provvedimento di diniego alla richiesta di speciale autorizzazione al rientro in Italia ex art. 13, comma 13 deve essere adeguatamente motivato ed il provvedimento di diniego alla richiesta di rientro non può essere genericamente motivato con il diniego di autorizzazione al lavoro, in quanto la speciale autorizzazione al rientro in Italia costituisce il presupposto necessario per il rilascio del nulla osta al lavoro e non già una conseguenza dello stesso."

(sentenza tratta dal sito www.giustizia-amministrativa.it)

N. 06042/2013 REG.PROV.COLL.

N. 03582/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3582 del 2013, proposto da:
Gurpreet Singh, rappresentato e difeso dall'avv. Simona De Napoli, con domicilio eletto presso Marco Pepe in Roma, via Tuscolana, 4;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

rigetto richiesta di rilascio autorizzazione per il rientro in italia ai sensi dell'art. 13 comma 13 del d. lgs. n. 286/98

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2013 il dott. Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

 

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente impugna il provvedimento con cui il Ministero dell’interno ha rigettato la sua istanza di autorizzazione a rientrare in Italia ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 286/98 sul presupposto che l’istanza di nulla osta al lavoro subordinato era stata rigettata.

Sostiene il ricorrente di non aver mai ricevuto un provvedimento di rigetto dell’istanza di nulla osta e di aver invece ottenuto un parere positivo dalla Direzione provinciale del lavoro, sussistendo la quota prevista dal decreto flussi,

All’odierna udienza, la difesa del ricorrente ha depositato – su richiesta del collegio - copia del provvedimento di rigetto di nulla osta, emanato solo in data 12.4.2013.

In esso si legge che il nulla osta viene negato in quanto il richiedente risulta destinatario di un decreto di espulsione, ancora valido ed efficace.

Il ricorso è articolato in vari motivi di eccesso di potere e violazione di legge.

L’amministrazione, alla quale il ricorso è stato ritualmente notificato, non si è costituita.

All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto in relazione al secondo motivo con cui si deducono il difetto e l’illogicità della motivazione.

Infatti, come affermato da questo tribunale anche in una precedente decisione (TAR Lazio, II quater, 1.7.2011 n. 5797) è illogica la motivazione del diniego di autorizzazione al rientro in Italia se motivata unicamente in base alla circostanza dell’intervenuto rigetto della richiesta di nulla osta al lavoro subordinato che, a sua volta, respinge l’istanza sulla base della intervenuta espulsione della richiedente. E’ infatti evidente che in tal modo l’impedimento al rientro in Italia finisce per essere costituito unicamente dalla intervenuta espulsione che, invece, di per sé, appare superabile proprio per il tramite della speciale procedura prevista dalla legge.

Nel caso di specie, dunque, l’Amministrazione ha motivato in maniera tautologica il rigetto dell’istanza avanzata dalla ricorrente indicando quale unica causa ostativa, il diniego di nulla-osta al lavoro la quale, a sua volta, trova il suo fondamento nella intervenuta espulsione, senza in alcun modo considerare che la speciale autorizzazione al rientro in Italia costituisce il presupposto necessario per il rilascio del nulla osta al lavoro e non già una conseguenza dello stesso.

Il ricorso per questa ragione va accolto, con assorbimento delle ulteriori censure, e il provvedimento amministrativo impugnato va annullato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato e condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.500 (oltre la rifusione del contributo unificato, come per legge ed altri accessori di legge).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Pietro Morabito, Consigliere

Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/06/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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