Corte di Appello di Napoli, sentenza 26 aprile 2012
secondo l'articolo 4, comma 2 della legge 9 febbraio 1992 n. 91, lo straniero nato in Italia, qualora al compimento del 18^ anno manifesti la volontà di acquistare la cittadinanza italiana, anche se la residenza è stata interrotta per il fatto dei genitori, acquista automaticamente la cittadinanza qualora egli abbia una stabile permanenza nel territorio e dimostri di essere inserito nel contesto socio culturale.
Svolgimento del processo.
Con sentenza numero 5744 del 28 gennaio 2010, il Tribunale di Napoli, riconosciuta la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell' Interno, rigettava la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, proposta da "Mario", ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992 n. 91, ritenendo che non ricorresse il requisito della residenza anagrafica sin dalla nascita e, quindi, compensate per la metà le spese e competenze del giudizio, condannava l'attore al pagamento della restante metà in favore del Comune di Napoli.
Avverso tale sentenza, pubblicata il 19 maggio 2010 e non notificata, con citazione notificata il 24 giugno 2011, proponeva appello "Mario", il quale lamentava di aver diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana in quanto risiedeva in Italia sin dalla nascita, come dimostrato dalla documentazione prodotta, a nulla valendo eventuali interruzioni delle iscrizioni anagrafiche imputabili al più ai suoi genitori e, pertanto, chiedeva l'accoglimento la domanda proposta, con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio. Si costituiva tardivamente (cioè alla prima udienza di comparizione del 19 dicembre 2011) l'appellato che chiedeva il rigetto dell'infondato gravame, con vittoria di spese e competenze del grado. Precisate le conclusioni riportate in epigrafe, la causa è stata riservata a sentenza all'udienza del 17 febbraio 2012, con l'assegnazione dei termini (ridotti) di cui all'articolo 190 c.p.c. (solo l'appellante ha depositato comparsa conclusionale).
Motivi della decisione.
All'articolo 4, comma secondo, della legge numero 91/1992 che recita: "lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data". L'attore attuale appellante, nato ad A. il xx yy 1987 (come del certificato di nascita prodotto) e residente in N., ha compiuto il 18º anno di età in data xx xx 2005, chiedeva al sindaco di N. di eleggere la cittadinanza italiana ai sensi della predetta disposizione di legge. Il comune di N., con nota del xx xx 2006, non accoglieva l'istanza osservando che non ricorrevano in capo al richiedente il requisito della ininterrotta residenza legale in Italia sin dalla nascita, rilevando peraltro che anche i genitori del richiedente, proveniente dalla ex Jugoslavia, risultava aver risieduto in Italia nel 2000, quando cioè era stato cancellato per irreperibilità.
Dunque, posto che sono soddisfatti i requisiti della nascita dell' appellante in Italia è quello della tempestiva dichiarazione di elezione entro il 19º anno di età, si discute solo della valenza dell'eccezione "legalmente residente", giacché l'appellante ravvisa la sussistenza del requisito della residenza secondo la definizione sostanziale data dall'articolo 43 codice civile, mentre il Comune e il Tribunale hanno ritenuto che solo l'ininterrotta residenza, risultante dalle certificazioni anagrafiche, potesse giustificare l'elezione di cittadinanza italiana.
L'appellante fu dichiarato alla nascita in Italia dalla madre A.B. (e non dal padre, come risulta erroneamente riportato nell'atto) che dichiarò essere "girovago" nataeesidente in Z., Jugoslavia. L'appellante ha altresì prodotto certificazione (tradotta dalla sezione consolare e l'ambasciata di Serbia e Montenegro in Roma) del Consiglio Comune di XX (Repubblica di Serbia) dalla quale risulta che il medesimo non è mai stato iscritto nei registri di nascita ed anagrafici di quel Comune. Inoltre, la madre (e non il padre) del appellante si iscrisse anagraficamente come residente in S.M.C. dal 1987 sino all'anno 2000, mentre l'appellante ha dimostrato di essere stato iscritto dal 1994 (e di aver conseguito nel 1999 la licenza elementare) presso il 5º circolo didattico di Napoli, nonché di aver conseguito nell'anno 2002 la licenza media presso l'Istituto Berlinguer di Napoli. Ancora ha prodotto attestazione del Presidente Regionale dell' Opera Nomadi da cui risulta che dimora stabilmente presso il campo rom di via xxyy e dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa da tale A.M.(sia materna) circa la residenza da 10 anni dell' appellante presso il campo nomadi di via xxyyzz; ed infine, censimento "nomadi" dell'anno 2008 dal quale risulta la dimora nel predetto insediamento.
Dunque, può ritenersi che al di là della mancata iscrizione nei registri anagrafici, l'appellante dimori stabilmente in Italia sia dalla nascita.
Il Comune, nel respingere l'istanza del appellante ha richiamato circolari ministeriali e pareri del Consiglio di Stato risalenti nel tempo e che effettivamente facevano riferimento alla necessità di una continuità delle iscrizioni anagrafiche ai fini della legalità della residenza. Il Tribunale ha condiviso tale impostazione richiamando anche il regolamento di esecuzione (d.p.r. n. 572/1993) della predetta legge, il cui all'articolo 1, comma secondo, lettera a) precisa che "si considera legalmente residente chi abbia soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme…… In materia di iscrizione anagrafica". Tale disposizione che richiede la residenza anagrafica per riconoscere la residenza legale è stata giustamente criticata dalla dottrina in quanto l'unico concetto di residenza legale richiamato dalla legge numero 91 del 1992 non può essere che quello di cui all'articolo 43 codice civile ed alla legge 13 giugno 1912 numero 555 (che non richiedeva il requisito della iscrizione anagrafica), tant'è che la giurisprudenza di merito la ha ritenuta illegittima e quanto meno disapplicata per le fattispecie maturate anteriormente all'entrata in vigore (Tar Trentino Alto Adige Trento, 29 aprile 1996 n. 176; tribunale di Torino, 10 dicembre 1996).
Senonchè lo stesso Ministero dell'Interno ha emanato specifiche circolari in materia (che superano quelle risalenti nel tempo richiamate dal Comune nel proprio atto di diniego dell'istanza) e in particolare la circolare n. 22 delle 7 novembre 2007 (prodotta già in primi cure dall' appellante), laddove si legge: "si è pertanto ritenuto opportuno individuare i criteri di applicazione dell'articolo 4 comma 2 del conseguente articolo 1 del d.p.r. numero 572/1993 sopra indicati, che meglio rispondano all'attuale contesto sociale, al fine di evitare che le omissioni e ritardi relativi ai predetti adempimenti, spettante ai soggetti esercenti la patria potestà e non imputabili al minore, possano arrecargli danno. Quanto sopra in armonia con la linea di azione del Governo e con l'orientamento in ambito internazionale volto alla tutela in via primaria degli interessi del minore. Alla luce delle più recenti linee interpretative introdotte con la circolare numeroK. 60 del 5 gennaio 2007, si precisa quindi che l'iscrizione anagrafica tardiva del minore presso un comune italiano, potrà considerarsi non pregiudizievole ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge numero 91/1992, ove vi sia una documentazione atta a dimostrare la effettiva presenza dello stesso nel nostro Paese nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica (attestati di vaccinazione, certificati medici in generale, eccetera). L'iscrizione anagrafica dovrà comunque essere ragionevolmente ricollegabile al momento della nascita e quest'ultima dovrà essere regolarmente denunciata presso un comune italiano da almeno uno dei genitori legalmente residente in Italia. Se in periodi successivi alla nascita si rivelassero brevi interruzioni nella titolarità del permesso di soggiorno, al fine di favorire la possibilità di dimostrare la permanenza continuativa nel territorio italiano, l'interessato potrà inoltre produrre documentazione integrativa quale certificazione scolastiche, medica o altro, che attesti la presenza in Italia come già richiamato nella citata circolare nel gennaio 2007. I criteri forniti, volti a garantire la positiva conclusione del percorso di inserimento per i bambini stranieri nati nel nostro territorio, completano l'orientamento espresso con la circolare numero K. 69/89 del 18 febbraio 1997, che aveva già indicato le modalità di superamento di alcune omissioni relative alla regolarizzazione del minore in Italia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 comma 2".
Dunque, la stessa, riconosce che per gli impegni presi dallo Stato Italiano in tema di protezione dei minori e che per un principio di negazione di una sorta di nemesi storica, non possono imputarsi al minore, nato in Italia è figlio di genitori stranieri, gli inadempimenti di questi ultimi circa i permessi di soggiorno e/o le formalità anagrafiche, sicché deve venire in rilievo la situazione di effettiva (quindi legale) residenza del minore da dimostrare, come nel caso in esame è stato dimostrato, da fatti significativi di una durevole e stabile permanenza nel territorio sin dalla nascita ed inserimento nel tessuto socio-culturale (ad esempio percorsi scolastici).
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, la domanda dell'appellante deve essere accolta e per l'effetto deve dichiararsi che Mario, nato il xx yy 1987, ha acquistato la cittadinanza italiana ex articolo 4 comma 2 della legge 5 febbraio 1992 n. 91.
Tenuto conto della difficoltà interpretativa della normativa richiamata e della sopravvenienza (rispetto al diniego dell'istanza) dell'interpretazione della stessa in via amministrativa, ricorrono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese e competenze dei 2 gradi di giudizio.
Per questi motivi
la Corte di appello di Napoli, sezione persone e famiglia, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) accoglie l'appello proposto da Mario e in riforma della sentenza numero 5744/201 emessa dal Tribunale di Napoli, dichiara che Mario, nato ad A. il xx yy 1987, ha acquistato la cittadinanza italiana ex art.4 comma due della legge 5 febbraio 1992 numero 91; 2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese e competenze dei 2 gradi di giudizio.