* Vedi QUI la Guida al Referendum
Con il Referendum del 20 e 21 settembre 2020 si vuole sottoporre agli elettori il Testo della legge costituzionale approvato dalla Camera l'11 luglio e dal Senato il 8-12 ottobre 2019 in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della
Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari».
Il referendum è un istituto giuridico con cui si chiede all'elettorato di esprimersi con un voto diretto su particolari proposte, con la possibilità in genere di scegliere – tra due o più opzioni predefinite.
Il QUESITO è il seguente:
“"Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 240 del 12 ottobre 2019?”.
Con il SI la legge costituzionale viene approvata, mentre con il NO il numero dei parlamentari e degli eletti rimarrà quello attuale.
Molti tuttavia non conoscono il testo di questa Legge, e lo scopo di questo intervento è quello di far conoscere per tempo il testo della Legge costituzionale che si vuol sottoporre all'elettorato, di modo che non ci si sbagli con la scelta da fare..
Questa è la Legge costituzionale del 12 ottobre 2019:
Il testo della legge costituzionale e' stato approvato dal Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta dell'11 luglio 2019, e dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, nella seduta dell'8 ottobre 2019. Entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo seguente, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque Consigli regionali possono domandare che si proceda al referendum popolare. Il presente comunicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352. Art. 1. (Numero dei deputati) 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni; a) al secondo comma, la parola: « seicentotrenta » e' sostituita dalla seguente: « quattrocento » e la parola: « dodici » e' sostituita dalla seguente: « otto »; b) al quarto comma, la parola: « seicentodiciotto » e' sostituita dalla seguente: « trecentonovantadue ».
Art. 2. (Numero dei senatori) 1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma, la parola: « trecentoquindici » e' sostituita dalla seguente: « duecento » e la parola: « sei » e' sostituita dalla seguente: « quattro »; b) al terzo comma, dopo la parola: « Regione » sono inserite le seguenti: « o Provincia autonoma » e la parola: « sette » e' sostituita dalla seguente: « tre »; c) il quarto comma e' sostituito dal seguente: « La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti ».
Art. 3. (Senatori a vita) 1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma e' sostituito dal seguente: « Il Presidente della Repubblica puo' nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non puo' in alcun caso essere superiore a cinque ».
Art. 4. (Decorrenza delle disposizioni) 1. Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati dagli articoli 1 e 2 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore.
La riduzione del numero dei parlamentar, rientra nel programma politico del Movimento 5 Stelle e fa parte dell'accordo tra Movimento 5 S Stelle e Lega.
Ne è nato un disegno di legge costituzionale che prevede:
- la modifica dell’art. 56 della Costituzione italiana, con riduzione del numero dei deputati della Camera da 630 a 400, e della circoscrizione estero con riduzione dei deputati da 12 a 8.
- la modifica dell’art. 57 della Costituzione italiana, con riduzione del numero dei senatori da 315 a 200 e della circoscrizione estero da 6 a 3.
- Ogni regione italiana inoltre avrà un numero minimo di senatori, non più di 7 (come attualmente previsto) ma di 3.
- la riduzione dei senatori che il Presidente della Repubblica può nominare. Quindi, la modifica dell’art. 59 della Costituzione, con riduzione a 5, del numero di senatori a vita, scelti tra coloro “che hanno illustrato la patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico o letterario” e che il Presidente della Repubblica può nominare.
L'entrata in vigore della riduzione del numero di parlamentari avverrà dopo lo scioglimento delle camere o alla prima cessazione dell’attuale legislatura e comunque non prima di 60 giorni dalla entrata in vigore della legge. Pertanto la modifica non inciderà sull'attuale Parlamento, ma la riforma iniziarà con la prossima legislatura.
Se siete d'accordo su questo cambiamento, potete votare SI.
Se non siete d'accordo sulla modifica, votate NO.