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La legge costituzionale della consultazione referendaria

 

* Vedi QUI la Guida al Referendum

Con il Referendum del 20 e 21 settembre 2020 si vuole sottoporre agli elettori il Testo della legge costituzionale approvato dalla Camera l'11 luglio e dal Senato  il 8-12 ottobre 2019  in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della
Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari».

Il referendum è un istituto giuridico con cui si chiede all'elettorato di esprimersi con un voto diretto su particolari proposte, con la possibilità in genere di scegliere – tra due o più opzioni predefinite.

Il QUESITO è il seguente: 

“"Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 240 del 12 ottobre 2019?”.

  Con il SI la legge costituzionale viene approvata, mentre con il NO il numero dei parlamentari e degli eletti rimarrà quello attuale. 

  Molti tuttavia non conoscono il testo di questa Legge, e lo scopo di questo intervento è quello di far conoscere per tempo il testo della Legge costituzionale che si vuol sottoporre all'elettorato, di modo che non ci si sbagli con la scelta da fare..

 

Questa è la Legge costituzionale del 12 ottobre 2019:

 

Il testo della legge costituzionale e' stato approvato  dal  Senato
della Repubblica, in seconda votazione, con la  maggioranza  assoluta
dei suoi componenti, nella seduta dell'11 luglio 2019, e dalla Camera
dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza dei due  terzi
dei suoi componenti, nella seduta dell'8 ottobre 2019. 
  Entro tre mesi dalla pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
testo seguente, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila
elettori, o  cinque  Consigli  regionali  possono  domandare  che  si
proceda al referendum popolare. 
  Il presente comunicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 3  della
legge 25 maggio 1970, n. 352. 
 
                               Art. 1. 
 
                        (Numero dei deputati) 
 
  1. All'articolo 56 della Costituzione sono  apportate  le  seguenti
modificazioni; 
    a) al secondo comma, la parola: « seicentotrenta » e'  sostituita
dalla seguente:  «  quattrocento  »  e  la  parola:  «  dodici  »  e'
sostituita dalla seguente: « otto »; 
    b) al quarto comma, la parola: « seicentodiciotto » e' sostituita
dalla seguente: « trecentonovantadue ». 
                               Art. 2. 
 
                        (Numero dei senatori) 
 
  1. All'articolo 57 della Costituzione sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a)  al  secondo  comma,  la  parola:  «  trecentoquindici  »   e'
sostituita dalla seguente: « duecento » e  la  parola:  «  sei  »  e'
sostituita dalla seguente: « quattro »; 
    b) al terzo comma, dopo la parola: « Regione » sono  inserite  le
seguenti: « o Provincia  autonoma  »  e  la  parola:  «  sette  »  e'
sostituita dalla seguente: « tre »; 
    c) il quarto comma e' sostituito dal seguente: « La  ripartizione
dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa  applicazione
delle disposizioni del precedente comma, si effettua  in  proporzione
alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale,
sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti ». 
                               Art. 3. 
 
                          (Senatori a vita) 
 
  1.  All'articolo  59  della  Costituzione,  il  secondo  comma   e'
sostituito dal seguente: 
  « Il Presidente della Repubblica  puo'  nominare  senatori  a  vita
cittadini che hanno illustrato la Patria  per  altissimi  meriti  nel
campo  sociale,  scientifico,  artistico  e  letterario.  Il   numero
complessivo dei senatori in  carica  nominati  dal  Presidente  della
Repubblica non puo' in alcun caso essere superiore a cinque ». 
                               Art. 4. 
 
                   (Decorrenza delle disposizioni) 
 
  1. Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione,
come  modificati  dagli  articoli  1  e  2   della   presente   legge
costituzionale,  si  applicano  a  decorrere  dalla  data  del  primo
scioglimento o della prima cessazione delle  Camere  successiva  alla
data di entrata in  vigore  della  presente  legge  costituzionale  e
comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni  dalla  predetta
data di entrata in vigore. 
 

  La riduzione del numero dei parlamentar, rientra nel programma politico del Movimento 5 Stelle e fa parte dell'accordo tra Movimento 5 S Stelle e Lega.

Ne è nato un disegno di legge costituzionale che prevede:

- la modifica dell’art. 56 della Costituzione italiana, con riduzione del numero dei deputati della Camera da 630 a 400, e della circoscrizione estero con riduzione dei deputati da 12 a 8.
- la modifica dell’art. 57 della Costituzione italiana, con riduzione del numero dei senatori da 315 a 200 e della circoscrizione estero da 6 a 3.

- Ogni regione italiana inoltre avrà un numero minimo di senatori, non più di 7 (come attualmente previsto) ma di 3.

- la riduzione dei senatori che il Presidente della Repubblica può nominare. Quindi, la modifica dell’art. 59 della Costituzione, con riduzione a 5, del numero di senatori a vita, scelti tra  coloro “che hanno illustrato la patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico o letterario” e che il Presidente della Repubblica può nominare.


L'entrata in vigore della riduzione del numero di parlamentari avverrà dopo lo scioglimento delle camere o alla prima cessazione dell’attuale legislatura e comunque non prima di 60 giorni dalla entrata in vigore della legge. Pertanto la modifica non inciderà sull'attuale Parlamento, ma la riforma iniziarà con la prossima legislatura.

Se siete d'accordo su questo cambiamento, potete votare SI.

Se non siete d'accordo sulla modifica, votate NO.

 

  

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