STUDIO LEGALE PEPE - VIA TUSCOLANA 4, 00182 ROMA TEL. (+39) 067011977 - 3477185620

Featured

D.L.vo 21 febbraio 2014, n. 18. Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le per

DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2014, n. 18.

Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.

(Vedi QUI il testo integrale della Direttiva

DLT 21/02/2014, n. 18

Epigrafe
Premessa
Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251
Art. 2. Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
Art. 3. Disposizione finale
Art. 4. Disposizione finanziaria
DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2014, n. 18.

Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.

Gazz. Uff. 7 marzo 2014, n. 55.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione);

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013, ed in particolare gli articoli 1 e 7 che hanno delegato il Governo a recepire la direttiva 2011/95/UE;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, recante attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2013;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2014;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per l'integrazione;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251

1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, le parole: “della qualifica di rifugiato o di protezione sussidiaria, nonché norme sul contenuto degli status riconosciuti” sono sostituite dalle seguenti: “della qualifica di beneficiario di protezione internazionale nonché norme sul contenuto dello status riconosciuto”;
b) all'articolo 2:
1) dopo la lettera a) è inserita la seguente: “a-bis) 'beneficiario di protezione internazionale': cittadino straniero cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria come definito alle lettere f) e h);”;
2) la lettera i) è sostituita dalla seguente: “i) domanda di protezione internazionale': la domanda di protezione presentata secondo le procedure previste dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;”;
3) dopo la lettera i) è inserita la seguente: “i-bis) 'richiedente': lo straniero che ha presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non è ancora stata adottata una decisione definitiva;”;
4) alla lettera l), il punto b), è sostituito dal seguente: “b) i figli minori del beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, anche adottati o nati fuori dal matrimonio, a condizione che non siano sposati. I minori affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;”;
5) alla lettera l), dopo il punto b) è aggiunto il seguente: “b-bis) il genitore o altro adulto legalmente responsabile, ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile, del minore beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;”;
c) all'articolo 3, comma 5, lettera e), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nel valutare l'attendibilità del minore, si tiene conto anche del suo grado di maturità e di sviluppo personale.”;
d) all'articolo 6:
1) al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, a condizione che abbiano la volontà e la capacità di offrire protezione conformemente al comma 2.”;
2) al comma 2, dopo le parole: “La protezione di cui al comma 1” sono inserite le seguenti: “è effettiva e non temporanea e”;
e) all'articolo 7, al comma 2, dopo la lettera e), è inserita la seguente:
“e-bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale;”;
f) all'articolo 8:
1) al comma 1, alinea, dopo le parole: “gli atti di persecuzione di cui all'articolo 7” sono inserite le seguenti: “o la mancanza di protezione contro tali atti”;
2) al comma 1, lettera d), dopo le parole: “ai sensi della legislazione italiana;” sono aggiunte le seguenti: “ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l'identità di genere;”;
g) all'articolo 9, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
“2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere e) e f) del comma 1 non si applicano quando il rifugiato può addurre motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni tali da rifiutare di avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se si tratta di apolide, del Paese nel quale aveva la dimora abituale.”;
h) all'articolo 10, comma 2, lettera b), le parole: “prima del rilascio del permesso di soggiorno in qualità di rifugiato,” sono sostituite dalle seguenti: “prima di esservi ammesso in qualità di richiedente,”;
i) all'articolo 15, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
“2-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando il titolare di protezione sussidiaria può addurre motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni tali da rifiutare di avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se si tratta di apolide, del Paese nel quale aveva la dimora abituale.”;
l) all'articolo 16, comma 1:
1) alla lettera b), le parole: “nel territorio nazionale o all'estero” sono sostituite dalle seguenti: “al di fuori del territorio nazionale, prima di esservi ammesso in qualità di richiedente”;
2) alla lettera d), le parole: “o per l'ordine e la sicurezza pubblica” sono soppresse;
3) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
“d-bis) costituisca un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.”;
m) all'articolo 19:
1) al comma 2, dopo le parole: “genitori singoli con figli minori” sono inserite le seguenti: “i minori non accompagnati, le vittime della tratta di esseri umani, le persone con disturbi psichici,”;
2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
“2-bis. Nell'attuazione delle disposizioni del presente decreto è preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del minore.”;
n) all'articolo 20, al comma 1, alinea, dopo le parole: “decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,” sono inserite le seguenti: “ed in conformità degli obblighi internazionali ratificati dall'Italia,”;
o) all'articolo 22:
1) al comma 3, le parole: “status di protezione sussidiaria” sono sostituite dalle seguenti: “status di protezione internazionale”;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Lo straniero ammesso alla protezione sussidiaria ha diritto al ricongiungimento familiare ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.”;
p) all'articolo 23, comma 2, le parole: “con validità triennale” sono sostituite dalle seguenti: “con validità quinquennale”;
q) all'articolo 25, comma 1, le parole: “per la formazione professionale e per il tirocinio sul luogo di lavoro” sono sostituite dalle seguenti: “per la formazione professionale, compresi i corsi di aggiornamento, per il tirocinio sul luogo di lavoro e per i servizi resi dai centri per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.”;
r) all'articolo 26, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
“3-bis. Per il riconoscimento delle qualifiche professionali, dei diplomi, dei certificati e di altri titoli conseguiti all'estero dai titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, le amministrazioni competenti individuano sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento che consentono il riconoscimento dei titoli ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, anche in assenza di certificazione da parte dello Stato in cui è stato ottenuto il titolo, ove l'interessato dimostra di non poter acquisire detta certificazione.”;
s) all'articolo 27, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
“1-bis. Il Ministero della salute adotta linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione nonché per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, compresi eventuali programmi di formazione e aggiornamento specifici rivolti al personale sanitario da realizzarsi nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.”;
t) all'articolo 28, comma 3, dopo le parole: “sono assunte” sono inserite le seguenti: “, quanto prima, a seguito del riconoscimento della protezione ove non avviate in precedenza,”;
u) all'articolo 29, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
“2. Nell'attuazione delle misure e dei servizi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, all'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, ed all'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si tiene conto anche delle esigenze di integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, promuovendo, nei limiti delle risorse disponibili, ogni iniziativa adeguata a superare la condizione di svantaggio determinata dalla perdita della protezione del Paese di origine e a rimuovere gli ostacoli che di fatto ne impediscono la piena integrazione.
3. Ai fini della programmazione degli interventi e delle misure volte a favorire l'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, il Tavolo di coordinamento nazionale insediato presso il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione con l'obiettivo di ottimizzare i sistemi di accoglienza dei richiedenti e/o titolari di protezione internazionale secondo gli indirizzi sanciti d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, predispone, altresì, ogni due anni, salva la necessità di un termine più breve, un Piano nazionale che individua le linee di intervento per realizzare l'effettiva integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, con particolare riguardo all'inserimento socio-lavorativo, anche promuovendo specifici programmi di incontro tra domanda e offerta di lavoro, all'accesso all'assistenza sanitaria e sociale, all'alloggio, alla formazione linguistica e all'istruzione nonché al contrasto delle discriminazioni. Il Piano indica una stima dei destinatari delle misure di integrazione nonché specifiche misure attuative della programmazione dei pertinenti fondi europei predisposta dall'autorità responsabile. Il predetto Tavolo è composto da rappresentanti del Ministero dell'interno, dell'Ufficio del Ministro per l'integrazione, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle Regioni, dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), ed è integrato, in sede di programmazione delle misure di cui alla presente disposizione, con un rappresentante del Ministro delegato alle pari opportunità, un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), un rappresentante, della Commissione nazionale per il diritto di asilo e, a seconda delle materie trattate, con rappresentanti delle altre amministrazioni o altri soggetti interessati.
3-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La partecipazione alle sedute del Tavolo non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi spese comunque denominati.
3-ter. L'accesso ai benefici relativi all'alloggio previsti dall'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è consentito ai titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, in condizioni di parità con i cittadini italiani.”.

Art. 2. Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

1. All'articolo 29, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: “ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria” sono soppresse.

Art. 3. Disposizione finale

1. Ogni riferimento alla direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, contenuta in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti, è da intendersi riferito alle corrispondenti disposizioni della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.

Art. 4. Disposizione finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

--------------------------------------------------------


Legislazione comunitaria
Parlamento Europeo
DIRETTICA CEE 13/12/2011, n. 2011/95/UE
Epigrafe
Premessa
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Obiettivo
Articolo 2 Definizioni
Articolo 3 Disposizioni più favorevoli
CAPO II
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Articolo 4 Esame dei fatti e delle circostanze
Articolo 5 Bisogno di protezione internazionale sorto fuori dal paese d'origine
(«sur place»)
Articolo 6 Responsabili della persecuzione o del danno grave
Articolo 7 Soggetti che offrono protezione
Articolo 8 Protezione all'interno del paese d'origine
CAPO III
REQUISITI PER ESSERE CONSIDERATO RIFUGIATO
Articolo 9 Atti di persecuzione
Articolo 10 Motivi di persecuzione
Articolo 11 Cessazione
Articolo 12 Esclusione
CAPO IV
STATUS DI RIFUGIATO
Articolo 13 Riconoscimento dello status di rifugiato
Articolo 14 Revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato
CAPO V
REQUISITI PER LA PROTEZIONE SUSSIDIARIA
Articolo 15 Danno grave
Articolo 16 Cessazione
Articolo 17 Esclusione
CAPO VI
STATUS DI PROTEZIONE SUSSIDIARIA
Articolo 18 Riconoscimento dello status di protezione sussidiaria
Articolo 19 Revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di protezione
sussidiaria
CAPO VII
CONTENUTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Articolo 20 Disposizioni generali
Articolo 21 Protezione dal respingimento
Articolo 22 Informazioni
Articolo 23 Mantenimento dell'unità del nucleo familiare
Articolo 24 Permesso di soggiorno
Articolo 25 Documenti di viaggio
Articolo 26 Accesso all'occupazione
Articolo 27 Accesso all'istruzione
Articolo 28 Accesso alle procedure di riconoscimento delle qualifiche
Articolo 29 Assistenza sociale
Articolo 30 Assistenza sanitaria
Articolo 31 Minori non accompagnati
Articolo 32 Accesso all'alloggio
Articolo 33 Libera circolazione nel territorio dello Stato membro
Articolo 34 Accesso agli strumenti di integrazione
Articolo 35 Rimpatrio
CAPO VIII
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 36 Cooperazione
Articolo 37 Personale
CAPO IX
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 38 Relazioni
Articolo 39 Recepimento
Articolo 40 Abrogazione
Articolo 41 Entrata in vigore
Articolo 42 Destinatari
Allegato I
Allegato II - Tavola di concordanza
DIRETTIVA CEE 13 dicembre 2011, n. 2011/95/UE (1) (2) (3).

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante norme sull'attribuzione,
a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di
protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le
persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul
contenuto della protezione riconosciuta (rifusione)

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 20 dicembre 2011, n. L 337.

(2) La presente direttiva è entrata in vigore il 9 gennaio 2012.

(3) La presente direttiva è stata recepita con L. 6 agosto 2013, n. 96 (Legge di
delegazione europea 2013).

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare
l'articolo 78, paragrafo 2, lettere a) e b),

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (4),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (5),

considerando quanto segue:

(1) È necessario apportare una serie di modifiche sostanziali alla direttiva
2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime
sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di
rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché
norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta . È quindi opportuno
provvedere, per ragioni di chiarezza, alla rifusione di tale direttiva.

(2) Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un sistema comune
europeo di asilo, costituisce uno degli elementi fondamentali dell'obiettivo
dell'Unione europea relativo all'istituzione progressiva di uno spazio di
libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano
legittimamente protezione nell'Unione.

(3) Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16
ottobre 1999, ha convenuto di lavorare all'istituzione di un regime europeo
comune in materia di asilo basato sull'applicazione, in ogni sua componente,
della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio
1951 («convenzione di Ginevra»), integrata dal protocollo di New York del 31
gennaio 1967 («protocollo»), e di garantire in tal modo che nessuno sia
nuovamente esposto alla persecuzione, in ottemperanza al principio di «non
respingimento» (divieto di rimpatrio a rischio di persecuzione).

(4) La convenzione di Ginevra e il relativo protocollo costituiscono la pietra
angolare della disciplina giuridica internazionale relativa alla protezione dei
rifugiati.

(5) Le conclusioni di Tampere stabiliscono che il regime europeo comune in
materia di asilo dovrebbe prevedere, a breve termine, il ravvicinamento delle
norme relative al riconoscimento e al contenuto dello status di rifugiato.

(6) Le conclusioni di Tampere precisano inoltre che lo status di rifugiato
dovrebbe essere completato da misure relative a forme sussidiarie di protezione
che offrano uno status adeguato a chiunque abbia bisogno di protezione
internazionale.

(7) Si è ora conclusa la prima fase dei lavori per l'istituzione di un sistema
comune europeo di asilo. Il 4 novembre 2004 il Consiglio europeo ha adottato il
programma dell'Aia, determinando gli obiettivi da conseguire nel periodo 2005-
2010 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Al riguardo, il programma
dell'Aia invitava la Commissione a concludere la valutazione degli strumenti
giuridici adottati nella prima fase e a sottoporre al Parlamento europeo e al
Consiglio gli strumenti e le misure relativi alla seconda fase in vista della
loro adozione entro il 2010.

(8) Nel Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo, adottato il 15 e 16 ottobre
2008, il Consiglio europeo ha rilevato che sussistono forti divergenze fra gli
Stati membri per quanto riguarda la concessione della protezione e ha sollecitato
ulteriori iniziative, compresa una proposta di procedura unica in materia di
asilo che preveda garanzie comuni, per completare l'istituzione, prevista dal
programma dell'Aia, del sistema europeo comune di asilo, e offrire così un
livello di protezione più elevato.

(9) Nel programma di Stoccolma il Consiglio europeo ha ribadito il suo impegno
per il raggiungimento dell'obiettivo di istituire entro il 2012 uno spazio comune
di protezione e solidarietà basato su una procedura comune in materia d'asilo e
su uno status uniforme per coloro che hanno ottenuto la protezione
internazionale, conformemente all'articolo 78 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea (TFUE).

(10) Alla luce dei risultati delle valutazioni effettuate, è opportuno in questa
fase ribadire i principi che ispirano la direttiva 2004/83/CE e cercare di
realizzare un maggiore ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento e
agli elementi essenziali della protezione internazionale sulla base di livelli
più elevati.

(11) È opportuno mobilitare le risorse del Fondo europeo per i rifugiati e
dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo per fornire sostegno adeguato agli
sforzi degli Stati membri nell'attuazione delle norme stabilite nella seconda
fase del sistema comune europeo di asilo e, in particolare, a quegli Stati membri
i cui sistemi nazionali di asilo subiscono pressioni specifiche e sproporzionate
a causa, per lo più, della loro situazione geografica o demografica.

(12) Lo scopo principale della presente direttiva è quello, da una parte, di
assicurare che gli Stati membri applichino criteri comuni per identificare le
persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale e,
dall'altra, di assicurare che un livello minimo di prestazioni sia disponibile
per tali persone in tutti gli Stati membri.

(13) Il ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento e agli elementi
essenziali dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria
dovrebbe contribuire a limitare il movimento secondario dei richiedenti
protezione internazionale tra gli Stati membri, nei casi in cui tali movimenti
siano dovuti esclusivamente alla diversità dei quadri giuridici.

(14) Gli Stati membri dovrebbero avere facoltà di stabilire o mantenere in vigore
disposizioni più favorevoli delle norme stabilite nella presente direttiva per i
cittadini di paesi terzi o per gli apolidi che chiedono protezione internazionale
a uno Stato membro, qualora tale richiesta sia intesa come basata sul fatto che
la persona interessata è o un rifugiato ai sensi dell'articolo 1 A della
convenzione di Ginevra o una persona avente titolo a beneficiare della protezione
sussidiaria.

(15) La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi o agli
apolidi cui è concesso di rimanere nel territorio di uno Stato membro non perché
bisognosi di protezione internazionale, ma per motivi caritatevoli o umanitari
riconosciuti su base discrezionale.

(16) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi
riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea. Essa mira in particolare ad assicurare il pieno rispetto della dignità
umana, il diritto di asilo dei richiedenti asilo e dei familiari al loro seguito
e a promuovere l'applicazione degli articoli 1, 7, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 34
e 35 di detta Carta, e dovrebbe pertanto essere attuata di conseguenza.

(17) Per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nell'ambito
di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri sono vincolati dagli
obblighi previsti dagli strumenti di diritto internazionale di cui sono parti,
tra cui in particolare quelli che vietano le discriminazioni.

(18) Nell'applicare la presente direttiva gli Stati membri dovrebbero attribuire
fondamentale importanza all'«interesse superiore del minore», in linea con la
convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. Nel valutare
l'interesse superiore del minore gli Stati membri dovrebbero tenere debitamente
presenti, in particolare, il principio dell'unità del nucleo familiare, il
benessere e lo sviluppo sociale del minore, le considerazioni attinenti alla sua
incolumità e sicurezza, nonché il parere del minore in funzione dell'età o della
maturità del medesimo.

(19) È necessario ampliare la nozione di «familiari» tenendo conto delle diverse
situazioni particolari di dipendenza e della speciale attenzione da prestare
all'interesse superiore del minore.

(20) La presente direttiva si applica nel rispetto del protocollo sull'asilo dei
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione
europea 4(TUE) e al TFUE.

(21) Il riconoscimento dello status di rifugiato è un atto ricognitivo.

(22) Le consultazioni con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
rifugiati possono offrire preziose indicazioni agli Stati membri all'atto di
decidere se riconoscere lo status di rifugiato ai sensi dell'articolo 1 della
convenzione di Ginevra.

(23) Dovrebbero essere stabiliti criteri per la definizione e il contenuto dello
status di rifugiato, al fine di orientare le competenti autorità nazionali degli
Stati membri nell'applicazione della convenzione di Ginevra.

(24) È necessario introdurre dei criteri comuni per l'attribuzione ai richiedenti
asilo della qualifica di rifugiato ai sensi dell'articolo 1 della convenzione di
Ginevra.

(25) In particolare, è necessario introdurre definizioni comuni per quanto
riguarda il bisogno di protezione internazionale intervenuto fuori dal paese
d'origine («sur place»), le fonti del danno e della protezione, la protezione
interna e la persecuzione, ivi compresi i motivi di persecuzione.

(26) La protezione può essere offerta sia dallo Stato sia dai partiti o dalle
organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che soddisfano le
condizioni di cui alla presente direttiva e che controllano una regione o una
zona più estesa all'interno del territorio dello Stato, qualora abbiano la
volontà e la capacità di offrire una protezione. Tale protezione dovrebbe essere
effettiva e non temporanea.

(27) La protezione contro persecuzioni o danni gravi all'interno del paese
d'origine dovrebbe essere effettivamente accessibile al richiedente in una parte
del territorio del paese d'origine in cui questi può legalmente e senza pericolo
recarsi ed essere ammesso, e in cui si può ragionevolmente supporre che si
stabilisca. Qualora lo Stato o agenti dello Stato siano i responsabili della
persecuzione e dei danni gravi, si dovrebbe presupporre che il richiedente non
abbia la possibilità di beneficiare di una protezione efficace. Quando il
richiedente è un minore non accompagnato, l'esistenza di adeguati dispositivi di
assistenza e custodia che siano nell'interesse superiore del minore non
accompagnato dovrebbe costituire un elemento per valutare se una protezione sia
effettivamente disponibile.

(28) Nel valutare le domande di protezione internazionale presentate da minori è
necessario che gli Stati membri considerino con attenzione le forme di
persecuzione riguardanti specificamente i minori.

(29) Una delle condizioni per l'attribuzione dello status di rifugiato ai sensi
dell'articolo 1 A della convenzione di Ginevra è l'esistenza di un nesso causale
tra i motivi di persecuzione, tra cui razza, religione, nazionalità, opinione
politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, e gli atti di
persecuzione o la mancanza di protezione contro tali atti.

(30) È altresì necessario introdurre una definizione comune del motivo di
persecuzione costituito dall'«appartenenza a un determinato gruppo sociale». Per
la definizione di un determinato gruppo sociale, occorre tenere debito conto,
degli aspetti connessi al sesso del richiedente, tra cui l'identità di genere e
l'orientamento sessuale, che possono essere legati a determinate tradizioni
giuridiche e consuetudini, che comportano ad esempio le mutilazioni genitali, la
sterilizzazione forzata o l'aborto coatto, nella misura in cui sono correlati al
timore fondato del richiedente di subire persecuzioni.

(31) Gli atti contrari ai fini e ai principi delle Nazioni Unite sono enunciati
nel preambolo e agli articoli 1 e 2 della carta delle Nazioni Unite e si
rispecchiano, tra l'altro, nelle risoluzioni delle Nazioni Unite relative alle
misure di lotta al terrorismo, nelle quali è dichiarato che «atti, metodi e
pratiche di terrorismo sono contrari ai fini e ai principi delle Nazioni Unite» e
che «chiunque inciti, pianifichi, finanzi deliberatamente atti di terrorismo
compie attività contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite».

(32) In linea con il riferimento di cui all'articolo 14, «status» può includere
anche lo status di rifugiato.

(33) Inoltre è opportuno stabilire i criteri per la definizione e gli elementi
essenziali della protezione sussidiaria. La protezione sussidiaria dovrebbe avere
carattere complementare e supplementare rispetto alla protezione dei rifugiati
sancito dalla convenzione di Ginevra.

(34) È necessario introdurre criteri comuni per l'attribuzione, alle persone
richiedenti protezione internazionale, della qualifica di beneficiari della
protezione sussidiaria. Tali criteri dovrebbero essere elaborati sulla base degli
obblighi internazionali derivanti da atti internazionali in materia di diritti
dell'uomo e sulla base della prassi esistente negli Stati membri.

(35) I rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della
popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia
individuale da definirsi come danno grave.

(36) I familiari, semplicemente per la loro relazione con il rifugiato, sono di
norma esposti ad atti di persecuzione al punto che tale circostanza potrebbe
costituire la base per beneficiare dello status di rifugiato.

(37) Nella nozione di sicurezza nazionale e di ordine pubblico rientrano anche i
casi in cui un cittadino di un paese terzo faccia parte di un'organizzazione che
sostiene il terrorismo internazionale o sostenga una siffatta organizzazione.

(38) Nel decidere se concedere i diritti ai benefici previsti nella presente
direttiva, gli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto l'interesse
superiore del minore nonché delle situazioni particolari di dipendenza dal
beneficiario di protezione internazionale di congiunti che si trovano già nello
Stato membro e che non sono suoi familiari. In casi eccezionali, in cui il
congiunto del beneficiario di protezione internazionale è un minore coniugato ma
non accompagnato dal coniuge, è possibile ritenere che l'interesse superiore del
minore sia presso la sua famiglia d'origine.

(39) In risposta alla richiesta del programma di Stoccolma di instaurare uno
status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare
della protezione sussidiaria, e fatte salve le deroghe necessarie e
oggettivamente giustificate, ai beneficiari dello status di protezione
sussidiaria dovrebbero essere riconosciuti gli stessi diritti e gli stessi
benefici di cui godono i rifugiati ai sensi della presente direttiva, alle stesse
condizioni di ammissibilità.

(40) Nei limiti derivanti dagli obblighi internazionali, gli Stati membri possono
stabilire che la concessione di prestazioni in materia di accesso
all'occupazione, assistenza sociale, assistenza sanitaria e accesso agli
strumenti d'integrazione sia subordinata al rilascio di un permesso di soggiorno.

(41) Affinché i beneficiari di protezione internazionale possano far valere
effettivamente i diritti e i benefici sanciti dalla presente direttiva, è
necessario tenere conto delle loro particolari esigenze e degli specifici
problemi di integrazione cui devono far fronte. Tale considerazione di norma non
dovrebbe tradursi in un trattamento più favorevole di quello concesso dagli Stati
membri ai propri cittadini, ferma restando la facoltà degli stessi di introdurre
o mantenere norme più favorevoli.

(42) In questo contesto, sono opportuni sforzi in particolare per risolvere i
problemi che precludono ai beneficiari di protezione internazionale di godere di
un accesso effettivo alle opportunità di formazione occupazionale e alla
formazione professionale connessi, tra l'altro, alle costrizioni finanziarie.

(43) La presente direttiva non si applica alle agevolazioni finanziarie accordate
dagli Stati membri per promuovere l'istruzione.

(44) Dovrebbero essere contemplate misure speciali per risolvere efficacemente le
difficoltà pratiche incontrate dai beneficiari di protezione internazionale per
quanto riguarda l'autentificazione dei loro diplomi, certificati o altri titoli
stranieri, dovute in particolare alla mancanza di prove documentali e di mezzi
per sostenere le spese delle procedure di riconoscimento.

(45) Per scongiurare soprattutto il disagio sociale, è opportuno offrire ai
beneficiari di protezione internazionale assistenza sociale e mezzi di
sostentamento adeguati, senza discriminazioni in materia di servizi sociali. Con
riferimento all'assistenza sociale, le modalità e i dettagli concernenti
l'attribuzione delle prestazioni essenziali ai beneficiari dello status di
protezione sussidiaria dovrebbero essere determinate secondo il diritto
nazionale. La possibilità di limitare tale assistenza alle prestazioni essenziali
deve intendersi nel senso che queste ultime comprendono almeno un sostegno di
reddito minimo, l'assistenza in caso di malattia o di gravidanza e l'assistenza
parentale, nella misura in cui le medesime prestazioni siano offerte ai cittadini
conformemente al diritto nazionale.

(46) Occorre assicurare l'accesso all'assistenza sanitaria, per quanto riguarda
la salute sia fisica che mentale, ai beneficiari di protezione internazionale.

(47) I programmi di integrazione rivolti ai beneficiari dello status di rifugiato
e dello status di protezione sussidiaria dovrebbero tenere conto, per quanto
possibile, delle particolari esigenze e delle specificità della situazione degli
interessati, ivi inclusa ove opportuno, l'offerta di una formazione linguistica e
di informazioni sui diritti e sugli obblighi individuali connessi allo status di
protezione riconosciuto nello Stato membro in questione.

(48) L'attuazione della presente direttiva dovrebbe formare oggetto di
valutazioni periodiche, tenendo conto in particolare dell'evolversi degli
obblighi internazionali degli Stati membri in materia di «non respingimento»,
dell'evoluzione dei mercati del lavoro negli Stati membri e dell'elaborazione di
principi fondamentali comuni in materia d'integrazione.

(49) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ossia l'elaborazione di norme
per la concessione della protezione internazionale a cittadini di paesi terzi e
ad apolidi da parte degli Stati membri, per uno status uniforme per i rifugiati o
per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, e per il
contenuto della protezione concessa non possono essere realizzati in misura
sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli
effetti della presente direttiva, essere realizzati meglio a livello dell'Unione,
quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito
dall'articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per
conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato
nello stesso articolo.

(50) A norma degli articoli 1, 2 e 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla
posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà,
sicurezza e giustizia allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di
tale protocollo, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'adozione della
presente direttiva, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua
applicazione.

(51) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla
posizione della Danimarca allegato al TUE e al TFUE, non partecipa all'adozione
della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua
applicazione.

(52) L'obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto interno dovrebbe
essere limitato alle disposizioni che rappresentano modificazioni sostanziali
della direttiva 2004/83/EC. L'obbligo di recepire le disposizioni rimaste
immutate deriva da tale direttiva.

(53) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri
relativi ai termini di recepimento nel diritto interno della direttiva 2004/83/CE
indicati nell'allegato I, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

(4) GU C 18 del 19.1.2011, pag. 80.

(5) Posizione del parlamento europeo del 27 ottobre 2011 (non ancora pubblicata
nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 novembre 2011.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Obiettivo

La presente direttiva stabilisce norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi
terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su
uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare
della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:
a) «protezione internazionale»: lo status di rifugiato o lo status di protezione
sussidiaria quale definito alle lettere e) e g);
b) «beneficiario di protezione internazionale»: la persona cui è stato concesso
lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria quale definito alle
lettere e) e g);
c) «convenzione di Ginevra»: la convenzione relativa allo status dei rifugiati,
firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, modificata dal protocollo di New York del 31
gennaio 1967;
d) «rifugiato»: cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di
essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione
politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese
di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole
avvalersi della protezione di detto paese, oppure apolide che si trova fuori dal
paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni
succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al
quale non si applica l'articolo 12;
e) «status di rifugiato»: il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un
cittadino di un paese terzo o di un apolide quale rifugiato;
f) «persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria»: cittadino
di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto
come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se
ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel
paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio
effettivo di subire un grave danno come definito all'articolo 15, e al quale non
si applica l'articolo 17, paragrafi 1 e 2, e il quale non può o, a causa di tale
rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese;
g) «status di protezione sussidiaria»: il riconoscimento, da parte di uno Stato
membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale persona avente
titolo alla protezione sussidiaria;
h) «domanda di protezione internazionale»: una richiesta di protezione rivolta a
uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide di cui si può
ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione
sussidiaria, e che non sollecita esplicitamente un diverso tipo di protezione non
contemplato nell'ambito di applicazione della presente direttiva e che possa
essere richiesto con domanda separata;
i) «richiedente»: qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che abbia
presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non sia stata
ancora adottata una decisione definitiva;
j) «familiari»: i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare, già
costituito nel paese di origine, del beneficiario di protezione internazionale
che si trovano nel medesimo Stato membro in connessione alla domanda di
protezione internazionale:
- il coniuge del beneficiario di protezione internazionale, o il suo partner non
sposato, avente con questi una relazione stabile, se la normativa o la prassi
dello Stato membro interessato equipara le coppie non sposate a quelle sposate
nel quadro della legge sui cittadini di paesi terzi,
- i figli minori delle coppie di cui al primo trattino o del beneficiario di
protezione internazionale, a condizione che siano non sposati, indipendentemente
dal fatto che siano legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni della
normativa nazionale,
- il padre, la madre o altro adulto che sia responsabile, in base alla normativa
o alla prassi dello Stato membro interessato, del beneficiario di protezione
internazionale, nei casi in cui tale beneficiario è minore e non coniugato;
k) «minore»: il cittadino di un paese terzo o l'apolide di età inferiore agli
anni diciotto;
l) «minore non accompagnato»: il minore che giunga nel territorio dello Stato
membro senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile in base
alla normativa o alla prassi dello Stato membro interessato, e fino a quando non
sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine include il minore che
venga abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri;
m) «permesso di soggiorno»: qualsiasi titolo o autorizzazione rilasciati dalle
autorità di uno Stato membro nella forma prevista dalla normativa nazionale, che
permetta a un cittadino di un paese terzo o a un apolide di soggiornare nel
territorio dello Stato membro stesso;
n) «paese di origine»: il paese o i paesi di cui il richiedente è cittadino o,
per un apolide, in cui aveva precedentemente la dimora abituale.

Articolo 3 Disposizioni più favorevoli

Gli Stati membri hanno facoltà di introdurre o mantenere in vigore disposizioni
più favorevoli in ordine alla determinazione dei soggetti che possono essere
considerati rifugiati o persone aventi titolo a beneficiare della protezione
sussidiaria, nonché in ordine alla definizione degli elementi sostanziali della
protezione internazionale, purché siano compatibili con le disposizioni della
presente direttiva.

CAPO II

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Articolo 4 Esame dei fatti e delle circostanze

1. Gli Stati membri possono ritenere che il richiedente sia tenuto a produrre
quanto prima tutti gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione
internazionale. Lo Stato membro è tenuto, in cooperazione con il richiedente, a
esaminare tutti gli elementi significativi della domanda.
2. Gli elementi di cui al paragrafo 1 consistono nelle dichiarazioni del
richiedente e in tutta la documentazione in possesso del richiedente in merito
alla sua età, estrazione, anche, ove occorra, dei congiunti, identità,
cittadinanza/e, paese/i e luogo/ luoghi in cui ha soggiornato in precedenza,
domande d'asilo pregresse, itinerari di viaggio, documenti di viaggio nonché i
motivi della sua domanda di protezione internazionale.
3. L'esame della domanda di protezione internazionale deve essere effettuato su
base individuale e prevede la valutazione:
a) di tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d'origine al momento
dell'adozione della decisione in merito alla domanda, comprese le disposizioni
legislative e regolamentari del paese d'origine e le relative modalità di
applicazione;
b) delle dichiarazioni e della documentazione pertinenti presentate dal
richiedente che deve anche render noto se ha già subito o rischia di subire
persecuzioni o danni gravi;
c) della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente,
in particolare l'estrazione, il sesso e l'età, al fine di valutare se, in base
alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe
essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;
d) dell'eventualità che le attività svolte dal richiedente dopo aver lasciato il
paese d'origine abbiano mirato esclusivamente o principalmente a creare le
condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione
internazionale, al fine di stabilire se dette attività espongano il richiedente a
persecuzione o a danno grave in caso di rientro nel paese;
e) dell'eventualità che ci si possa ragionevolmente attendere dal richiedente un
ricorso alla protezione di un altro paese di cui potrebbe dichiararsi cittadino.
4. Il fatto che un richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o
minacce dirette di siffatte persecuzioni o danni costituisce un serio indizio
della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio
effettivo di subire danni gravi, a meno che vi siano buoni motivi per ritenere
che tali persecuzioni o danni gravi non si ripeteranno.
5. Quando gli Stati membri applicano il principio in base al quale il
richiedente è tenuto a motivare la sua domanda di protezione internazionale e
qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati
da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è comunque necessaria
se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il richiedente ha compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda;
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata
fornita una spiegazione soddisfacente dell'eventuale mancanza di altri elementi
significativi;
c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non
sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al
suo caso di cui si dispone;
d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima
possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto buoni motivi per
ritardarla; e
e) è accertato che il richiedente è in generale attendibile.

Articolo 5 Bisogno di protezione internazionale sorto fuori dal paese d'origine
(«sur place»)

1. Il timore fondato di essere perseguitato o il rischio effettivo di subire un
danno grave può essere basato su avvenimenti verificatisi dopo la partenza del
richiedente dal suo paese di origine.
2. Il timore fondato di essere perseguitato o il rischio effettivo di subire un
danno grave può essere basato su attività svolte dal richiedente dopo la sua
partenza dal paese d'origine, in particolare quando sia accertato che le attività
addotte costituiscono l'espressione e la continuazione di convinzioni od
orientamenti già manifestati nel paese d'origine.
3. Fatta salva la convenzione di Ginevra, gli Stati membri possono stabilire di
non riconoscere di norma lo status di rifugiato a un richiedente che abbia
introdotto una domanda successiva se il rischio di persecuzioni è basato su
circostanze determinate dal richiedente stesso dopo la partenza dal paese di
origine.

Articolo 6 Responsabili della persecuzione o del danno grave

I responsabili della persecuzione o del danno grave possono essere:
a) lo Stato;
b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte
consistente del suo territorio;
c) soggetti non statuali, se può essere dimostrato che i responsabili di cui
alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o
non vogliono fornire la protezione contro persecuzioni o danni gravi di cui
all'articolo 7.

Articolo 7 Soggetti che offrono protezione

1. La protezione contro persecuzioni o danni gravi può essere offerta
esclusivamente:
a) dallo Stato; oppure
b) dai partiti o organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che
controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio,
a condizione che abbiano la volontà e la capacità di offrire protezione
conformemente al paragrafo 2.
2. La protezione contro persecuzioni o danni gravi è effettiva e non temporanea.
Tale protezione è in generale fornita se i soggetti di cui al paragrafo 1,
lettere a) e b), adottano adeguate misure per impedire che possano essere
inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema
giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di
punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave e se il richiedente
ha accesso a tale protezione.
3. Per stabilire se un'organizzazione internazionale controlli uno Stato o una
parte consistente del suo territorio e se fornisca protezione come enunciato al
paragrafo 2, gli Stati membri tengono conto degli eventuali orientamenti
impartiti nei pertinenti atti dell'Unione.

Articolo 8 Protezione all'interno del paese d'origine

1. Nell'ambito dell'esame della domanda di protezione internazionale, gli Stati
membri possono stabilire che il richiedente non necessita di protezione
internazionale se, in una parte del territorio del paese d'origine, questi:
a) non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi
effettivi di subire danni gravi; oppure
b) ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi di cui
all'articolo 7;
e può legalmente e senza pericolo recarsi ed essere ammesso in quella parte del
paese e si può ragionevolmente supporre che vi si stabilisca.
2. Nel valutare se il richiedente ha fondati motivi di temere di essere
perseguitato o corre rischi effettivi di subire danni gravi, oppure ha accesso
alla protezione contro persecuzioni o danni gravi in una parte del territorio del
paese d'origine conformemente al paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto al
momento della decisione sulla domanda delle condizioni generali vigenti in tale
parte del paese, nonché delle circostanze personali del richiedente, in
conformità dell'articolo 4. A tal fine gli Stati membri assicurano che
informazioni precise e aggiornate pervengano da fonti pertinenti, quali l'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e l'Ufficio europeo di sostegno
per l'asilo.

CAPO III

REQUISITI PER ESSERE CONSIDERATO RIFUGIATO

Articolo 9 Atti di persecuzione

1. Sono atti di persecuzione ai sensi dell'articolo 1 A della convenzione di
Ginevra gli atti che:
a) sono, per loro natura o frequenza, sufficientemente gravi da rappresentare
una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti
per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della
convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali; oppure
b) costituiscono la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti
umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un
effetto analogo a quello di cui alla lettera a).
2. Gli atti di persecuzione che rientrano nella definizione di cui al paragrafo
1 possono, tra l'altro, assumere la forma di:
a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;
b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e/o giudiziari,
discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;
c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
d) rifiuto di accesso ai mezzi di ricorso giuridici e conseguente sanzione
sproporzionata o discriminatoria;
e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare
servizio militare in un conflitto, quando questo comporterebbe la commissione di
crimini, reati o atti che rientrano nell'ambito dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 12, paragrafo 2;
f) atti specificamente diretti contro un sesso o contro l'infanzia.
3. In conformità dell'articolo 2, lettera d), i motivi di cui all'articolo 10
devono essere collegati agli atti di persecuzione quali definiti al paragrafo 1
del presente articolo o alla mancanza di protezione contro tali atti.

Articolo 10 Motivi di persecuzione

1. Nel valutare i motivi di persecuzione, gli Stati membri tengono conto dei
seguenti elementi:
a) il termine «razza» si riferisce, in particolare, a considerazioni inerenti al
colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza a un determinato gruppo
etnico;
b) il termine «religione» include, in particolare, le convinzioni teiste, non
teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati
in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi
o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale
fondate su un credo religioso o da esso prescritte;
c) il termine «nazionalità» non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o
all'assenza di cittadinanza, ma designa, in particolare, l'appartenenza a un
gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni
origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro
Stato;
d) si considera che un gruppo costituisce un particolare gruppo sociale in
particolare quando:
- i membri di tale gruppo condividono una caratteristica innata o una storia
comune che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede
che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non
dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, e
- tale gruppo possiede un'identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi
è percepito come diverso dalla società circostante.
In funzione delle circostanze nel paese d'origine, un particolare gruppo sociale
può includere un gruppo fondato sulla caratteristica comune dell'orientamento
sessuale. L'interpretazione dell'espressione «orientamento sessuale» non può
includere atti penalmente rilevanti ai sensi del diritto interno degli Stati
membri. Ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo
sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si
tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l'identità di genere;
e) il termine «opinione politica» si riferisce, in particolare, alla professione
di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai
potenziali persecutori di cui all'articolo 6 e alle loro politiche o metodi,
indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione,
pensiero o convinzione in atti concreti.
2. Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere
perseguitato è irrilevante che il richiedente possegga effettivamente le
caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano
gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita
dall'autore delle persecuzioni.

Articolo 11 Cessazione

1. Un cittadino di un paese terzo o un apolide cessa di essere un rifugiato
qualora:
a) si sia volontariamente avvalso di nuovo della protezione del paese di cui ha
la cittadinanza; o
b) avendo perso la cittadinanza, l'abbia volontariamente riacquistata; o
c) abbia acquistato una nuova cittadinanza e goda della protezione del paese di
cui ha acquistato la cittadinanza; o
d) si sia volontariamente ristabilito nel paese che ha lasciato o in cui non ha
fatto ritorno per timore di essere perseguitato; o
e) non possa più rinunciare alla protezione del paese di cui ha la cittadinanza,
perché sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento
dello status di rifugiato; o
f) se trattasi di un apolide, sia in grado di tornare nel paese nel quale aveva
la dimora abituale, perché sono venute meno le circostanze che hanno determinato
il riconoscimento dello status di rifugiato.
2. Ai fini dell'applicazione delle lettere e) e f) del paragrafo 1, gli Stati
membri esaminano se il cambiamento delle circostanze sia di natura così
significativa e non temporanea da eliminare il fondato timore di persecuzioni.
3. Il paragrafo 1, lettere e) e f), non si applica al rifugiato che possa
invocare l'esistenza di motivi di imperio derivanti da precedenti persecuzioni
tali da rifiutare di avvalersi della protezione del paese di cui ha la
cittadinanza ovvero, se trattasi di apolide, del paese in cui aveva
precedentemente la dimora abituale.

Articolo 12 Esclusione

1. Un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dallo status di
rifugiato se:
a) rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 1D della convenzione di
Ginevra, relativo alla protezione o assistenza di un organo o di un'agenzia delle
Nazioni Unite diversi dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati.
Quando siffatta protezione o assistenza cessi per qualsiasi motivo, senza che la
posizione di tali persone sia stata definitivamente stabilita in conformità delle
pertinenti risoluzioni adottate dall'assemblea generale delle Nazioni Unite,
queste persone sono ipso facto ammesse ai benefici della presente direttiva;
b) le autorità competenti del paese nel quale ha stabilito la sua residenza gli
riconoscono i diritti e gli obblighi connessi al possesso della cittadinanza del
paese stesso o diritti e obblighi equivalenti.
2. Un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dallo status di
rifugiato ove sussistano fondati motivi per ritenere che:
a) abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine
contro l'umanità quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali
crimini;
b) abbia commesso al di fuori del paese di accoglienza un reato grave di diritto
comune prima di essere ammesso come rifugiato, ossia prima del momento in cui gli
è rilasciato un permesso di soggiorno basato sul riconoscimento dello status di
rifugiato, abbia commesso atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con
un dichiarato obiettivo politico, che possono essere classificati quali reati
gravi di diritto comune;
c) si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle
Nazioni Unite quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della carta
delle Nazioni Unite.
3. Il paragrafo 2 si applica alle persone che istigano o altrimenti concorrono
alla commissione dei reati o atti in esso menzionati.

CAPO IV

STATUS DI RIFUGIATO

Articolo 13 Riconoscimento dello status di rifugiato

Gli Stati membri riconoscono lo status di rifugiato al cittadino di un paese
terzo o all'apolide aventi titolo al riconoscimento dello status di rifugiato in
conformità dei capi II e III.

Articolo 14 Revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato

1. Per quanto riguarda le domande di protezione internazionale presentate
successivamente all'entrata in vigore della direttiva 2004/83/CE gli Stati membri
revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo status di rifugiato riconosciuto a
un cittadino di un paese terzo o a un apolide da un organismo statale,
amministrativo, giudiziario o quasi giudiziario se questi ha cessato di essere un
rifugiato ai sensi dell'articolo 11.
2. Fatto salvo l'obbligo del rifugiato, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1,
di rivelare tutti i fatti pertinenti e di produrre tutta la pertinente
documentazione in suo possesso, lo Stato membro che ha riconosciuto lo status di
rifugiato dimostra, su base individuale, che l'interessato ha cessato di essere o
non è mai stato un rifugiato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
3. Gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo status di
rifugiato di un cittadino di un paese terzo o di un apolide qualora,
successivamente al riconoscimento dello status di rifugiato, lo Stato membro
interessato abbia stabilito che:
a) la persona in questione avrebbe dovuto essere esclusa o è esclusa dallo
status di rifugiato ai sensi dell'articolo 12;
b) il fatto di aver presentato i fatti in modo erroneo o di averli omessi,
compreso il ricorso a documenti falsi, ha costituito un fattore determinante per
l'ottenimento dello status di rifugiato.
4. Gli Stati membri hanno la facoltà di revocare, di cessare o di rifiutare di
rinnovare lo status riconosciuto a un rifugiato da un organismo statale,
amministrativo, giudiziario o quasi giudiziario quando:
a) vi sono fondati motivi per ritenere che la persona in questione costituisca
un pericolo per la sicurezza dello Stato membro in cui si trova;
b) la persona in questione, essendo stata condannata con sentenza passata in
giudicato per un reato di particolare gravità, costituisce un pericolo per la
comunità di tale Stato membro.
5. Nelle situazioni previste al paragrafo 4, gli Stati membri possono decidere
di non riconoscere lo status a un rifugiato quando la decisione non è ancora
stata presa.
6. Le persone cui si applicano i paragrafi 4 o 5 godono dei diritti analoghi
conferiti dagli articoli 3, 4, 16, 22, 31 e 32 e 33 della convenzione di Ginevra,
o di diritti analoghi, purché siano presenti nello Stato membro.

CAPO V

REQUISITI PER LA PROTEZIONE SUSSIDIARIA

Articolo 15 Danno grave

Sono considerati danni gravi:
a) la condanna o l'esecuzione della pena di morte; o
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni
del richiedente nel suo paese di origine; o
c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile
derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno
o internazionale.

Articolo 16 Cessazione

1. Un cittadino di un paese terzo o un apolide cessa di avere titolo a
beneficiare della protezione sussidiaria quando le circostanze che hanno indotto
alla concessione dello status di protezione sussidiaria sono venute meno o mutate
in una misura tale che la protezione non è più necessaria.
2. Nell'applicare il paragrafo 1 gli Stati membri considerano se le mutate
circostanze siano di natura così significativa e non temporanea che la persona
avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria non sia più esposta a un
rischio effettivo di danno grave.
3. Il paragrafo 1 non si applica al beneficiario dello status di protezione
sussidiaria che possa invocare motivi di imperio derivanti da precedenti danni
gravi tali da rifiutare di avvalersi della protezione del paese di cui ha la
cittadinanza ovvero, se trattasi di apolide, del paese in cui aveva
precedentemente la dimora abituale.

Articolo 17 Esclusione

1. Un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dalla qualifica di
persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria ove sussistano
fondati motivi per ritenere che:
a) abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine
contro l'umanità quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali
crimini;
b) abbia commesso un reato grave;
c) si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle
Nazioni Unite quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della carta
delle Nazioni Unite;
d) rappresenti un pericolo per la comunità o la sicurezza dello Stato in cui si
trova.
2. Il paragrafo 1 si applica alle persone che istigano o altrimenti concorrono
alla commissione dei reati o atti in esso menzionati.
3. Gli Stati membri possono escludere un cittadino di un paese terzo o un
apolide dalla qualifica di persona avente titolo a beneficiare della protezione
sussidiaria se questi, prima di essere ammesso nello Stato membro interessato, ha
commesso uno o più reati non contemplati al paragrafo 1, che sarebbero punibili
con la reclusione se fossero stati perpetrati nello Stato membro interessato e se
ha lasciato il paese d'origine soltanto al fine di evitare le sanzioni risultanti
da tali reati.

CAPO VI

STATUS DI PROTEZIONE SUSSIDIARIA

Articolo 18 Riconoscimento dello status di protezione sussidiaria

Gli Stati membri riconoscono lo status di protezione sussidiaria a un cittadino
di un paese terzo o a un apolide aventi titolo a beneficiare della protezione
sussidiaria in conformità dei capi II e V.

Articolo 19 Revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di protezione
sussidiaria

1. Per quanto riguarda le domande di protezione internazionale presentate
successivamente all'entrata in vigore della direttiva 2004/83/CE, gli Stati
membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo status di protezione
sussidiaria riconosciuta a un cittadino di un paese terzo o a un apolide da un
organismo statale, amministrativo, giudiziario o quasi giudiziario se questi ha
cessato di essere una persona avente titolo a beneficiare della protezione
sussidiaria in conformità dell'articolo 16.
2. Gli Stati membri hanno la facoltà di revocare, di cessare o di rifiutare di
rinnovare lo status di protezione sussidiaria riconosciuto a un cittadino di un
paese terzo o a un apolide da un organismo statale, amministrativo, giudiziario o
quasi giudiziario se questi, dopo aver ottenuto lo status di protezione
sussidiaria, avrebbe dovuto essere escluso dall'avere titolo a beneficiare di
tale status in conformità dell'articolo 17, paragrafo 3.
3. Gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo status di
protezione sussidiaria di un cittadino di un paese terzo o di un apolide se:
a) questi, successivamente al riconoscimento dello status di protezione
sussidiaria, avrebbe dovuto essere escluso o è escluso dalla qualifica di persona
avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo
17, paragrafi 1 e 2;
b) il fatto di aver presentato i fatti in modo erroneo o di averli omessi,
compreso il ricorso a documenti falsi, ha costituito un fattore determinante per
l'ottenimento dello status di protezione sussidiaria.
4. Fatto salvo l'obbligo del cittadino di un paese terzo o dell'apolide ai sensi
dell'articolo 4, paragrafo 1, di rivelare tutti i fatti pertinenti e di produrre
tutta la pertinente documentazione in suo possesso, lo Stato membro che ha
riconosciuto lo status di protezione sussidiaria dimostra, su base individuale,
che l'interessato ha cessato di avere o non ha titolo a beneficiare della
protezione sussidiaria ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.

CAPO VII

CONTENUTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Articolo 20 Disposizioni generali

1. Le disposizioni del presente capo non pregiudicano i diritti sanciti dalla
convenzione di Ginevra.
2. Le disposizioni del presente capo si applicano sia ai rifugiati sia alle
persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, ove non
diversamente indicato.
3. Nell'attuare il presente capo, gli Stati membri tengono conto della specifica
situazione di persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i
disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con
figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone con disturbi
psichici e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di
violenza psicologia, fisica o sessuale.
4. Il paragrafo 3 si applica soltanto alle persone per cui si riscontrano
esigenze particolari mediante la valutazione della loro situazione individuale.
5. L'interesse superiore del minore è la principale considerazione degli Stati
membri quando attuano le disposizioni del presente capo che coinvolgono i minori.

Articolo 21 Protezione dal respingimento

1. Gli Stati membri rispettano il principio di «non refoulement» in conformità
dei propri obblighi internazionali.
2. Qualora non sia vietato dagli obblighi internazionali previsti dal paragrafo
1, gli Stati membri possono respingere un rifugiato, formalmente riconosciuto o
meno:
a) quando vi siano ragionevoli motivi per considerare che rappresenti un
pericolo per la sicurezza dello Stato membro nel quale si trova; o
b) quando, essendo stato condannato con sentenza passata in giudicato per un
reato di particolare gravità, costituisce un pericolo per la comunità di tale
Stato membro.
3. Gli Stati membri hanno la facoltà di revocare, di cessare o di rifiutare il
rinnovo o il rilascio di un permesso di soggiorno di un (o a un) rifugiato al
quale si applichi il paragrafo 2.

Articolo 22 Informazioni

Gli Stati membri forniscono ai beneficiari di protezione internazionale, quanto
prima a seguito del riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di
protezione sussidiaria, in una lingua che essi capiscono o è ragionevole supporre
possano capire, l'accesso a informazioni sui diritti e gli obblighi previsti
dallo status di protezione loro applicabile.

Articolo 23 Mantenimento dell'unità del nucleo familiare

1. Gli Stati membri provvedono a che possa essere preservata l'unità del nucleo
familiare.
2. Gli Stati membri provvedono a che i familiari del beneficiario di protezione
internazionale, che individualmente non hanno diritto a tale protezione, siano
ammessi ai benefici di cui agli articoli da 24 a 35, in conformità delle
procedure nazionali e nella misura in cui ciò sia compatibile con lo status
giuridico personale del familiare.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il familiare è o sarebbe escluso
dalla protezione internazionale in base ai capi III e V.
4. Nonostante i paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono rifiutare, ridurre o
revocare i benefici ivi menzionati, per motivi di sicurezza nazionale o di ordine
pubblico.
5. Gli Stati membri possono decidere che il presente articolo si applica anche
agli altri congiunti che vivevano nel nucleo familiare al momento della partenza
dal paese d'origine e che in quel momento erano completamente o principalmente a
carico del beneficiario di protezione internazionale.

Articolo 24 Permesso di soggiorno

1. Gli Stati membri rilasciano ai beneficiari dello status di rifugiato, quanto
prima a seguito del riconoscimento della protezione internazionale, un permesso
di soggiorno valido per un periodo di almeno tre anni e rinnovabile, purché non
vi ostino imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico e fatto
salvo l'articolo 21, paragrafo 3.
Fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 1, il permesso di soggiorno da rilasciare ai
familiari dei beneficiari dello status di rifugiato può essere valido per un
periodo inferiore a tre anni e rinnovabile.
2. Gli Stati membri rilasciano ai beneficiari dello status di protezione
sussidiaria e ai loro familiari, quanto prima a seguito del riconoscimento della
protezione internazionale, un permesso di soggiorno rinnovabile che deve essere
valido per un periodo di almeno un anno e, in caso di rinnovo, per un periodo di
almeno due anni, purché non vi ostino imperiosi motivi di sicurezza nazionale o
di ordine pubblico.

Articolo 25 Documenti di viaggio

1. Gli Stati membri rilasciano ai beneficiari dello status di rifugiato
documenti di viaggio nella forma prevista dall'allegato della convenzione di
Ginevra, allo scopo di permettere loro di viaggiare al di fuori del loro
territorio, purché non vi ostino imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di
ordine pubblico.
2. Gli Stati membri rilasciano ai beneficiari dello status di protezione
sussidiaria che si trovino nell'impossibilità di ottenere un passaporto
nazionale, documenti che consentono loro di viaggiare al di fuori del loro
territorio, purché non vi ostino imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di
ordine pubblico.

Articolo 26 Accesso all'occupazione

1. Gli Stati membri autorizzano i beneficiari di protezione internazionale a
esercitare un'attività dipendente o autonoma nel rispetto della normativa
generalmente applicabile alle professioni e agli impieghi nella pubblica
amministrazione, non appena sia stata loro riconosciuta la protezione.
2. Gli Stati membri provvedono a che siano offerte ai beneficiari di protezione
internazionale opportunità di formazione occupazionale per adulti, formazione
professionale, compresi corsi di aggiornamento delle competenze, tirocinio sul
luogo di lavoro e servizi di consulenza forniti dagli uffici di collocamento,
secondo modalità equivalenti a quelle previste per i loro cittadini.
3. Gli Stati membri si adoperano per agevolare il pieno accesso dei beneficiari
di protezione internazionale alle attività di cui al paragrafo 2.
4. Si applica la normativa vigente negli Stati membri in materia di
retribuzione, di accesso ai regimi di sicurezza sociale connessa all'attività di
lavoro dipendente o autonomo, nonché di ogni altra condizione di lavoro.

Articolo 27 Accesso all'istruzione

1. Gli Stati membri offrono il pieno accesso al sistema scolastico, secondo le
stesse modalità previste per i loro cittadini, a tutti i minori beneficiari di
protezione internazionale.
2. Gli Stati membri consentono agli adulti beneficiari di protezione
internazionale di accedere al sistema di istruzione generale e di aggiornamento e
perfezionamento professionale secondo le stesse modalità previste per i cittadini
di paesi terzi in soggiorno regolare.

Articolo 28 Accesso alle procedure di riconoscimento delle qualifiche

1. Gli Stati membri garantiscono la parità di trattamento tra i beneficiari di
protezione internazionale e i loro cittadini nel quadro delle vigenti procedure
di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli stranieri.
2. Gli Stati membri si adoperano per agevolare il pieno accesso dei beneficiari
di protezione internazionale incapaci di fornire prove documentali delle loro
qualifiche a sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento
dell'apprendimento precedente. Qualunque misura di questo tipo rispetta
l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva
2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa
al riconoscimento delle qualifiche professionali .

Articolo 29 Assistenza sociale

1. Gli Stati membri provvedono affinché i beneficiari di protezione
internazionale ricevano, nello Stato membro che ha concesso tale protezione,
adeguata assistenza sociale, alla stregua dei cittadini dello Stato membro in
questione.
2. In deroga alla regola generale di cui al paragrafo 1, gli Stati membri
possono limitare l'assistenza sociale concessa ai beneficiari dello status di
protezione sussidiaria alle prestazioni essenziali, che in tal caso sono offerte
allo stesso livello e alle stesse condizioni di ammissibilità previste per i
cittadini dello Stato membro in questione.

Articolo 30 Assistenza sanitaria

1. Gli Stati membri provvedono a che i beneficiari di protezione internazionale
abbiano accesso all'assistenza sanitaria secondo le stesse modalità previste per
i cittadini dello Stato membro che ha riconosciuto loro tale protezione.
2. Gli Stati membri forniscono adeguata assistenza sanitaria, ivi incluso se
necessario, il trattamento dei disturbi psichici, secondo le stesse modalità
previste per i cittadini dello Stato membro che ha concesso la protezione, ai
beneficiari di protezione internazionale che presentano particolari esigenze,
quali le donne in stato di gravidanza, i disabili, le vittime di torture, stupri
o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale, o i minori che
abbiano subito qualsiasi forma di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura,
trattamento crudele, disumano o degradante o che abbiano sofferto gli effetti di
un conflitto armato.

Articolo 31 Minori non accompagnati

1. Gli Stati membri adottano quanto prima dopo la concessione della protezione
internazionale misure atte ad assicurare la necessaria rappresentanza dei minori
non accompagnati, da parte di un tutore legale oppure, ove necessario, la
rappresentanza da parte di un organismo incaricato della cura e del benessere dei
minori, oppure qualsiasi altra forma adeguata di rappresentanza, inclusa quella
basata sulla legislazione o su un provvedimento giudiziario.
2. Nel dare attuazione alla presente direttiva, gli Stati membri provvedono
affinché le esigenze del minore siano debitamente soddisfatte dal tutore o
rappresentante designato. Le autorità competenti procedono a verifiche
periodiche.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i minori non accompagnati siano
alloggiati:
a) presso familiari adulti; o
b) presso una famiglia affidataria; o
c) in centri specializzati nell'ospitare i minori; o
d) secondo altre modalità che offrano un alloggio idoneo per i minori.
In questo contesto si tiene conto del parere del minore conformemente all'età e
al grado di maturità dello stesso.
4. Per quanto possibile i fratelli sono alloggiati insieme, tenendo conto
dell'interesse superiore del minore in questione e, in particolare, della sua età
e del grado di maturità. I cambi di residenza di minori non accompagnati sono
limitati al minimo.
5. Se a un minore non accompagnato è concessa la protezione internazionale e la
ricerca dei suoi familiari non è ancora stata avviata, gli Stati membri procedono
a rintracciarli quanto prima a seguito del riconoscimento della protezione
internazionale, tutelando l'interesse superiore del minore non accompagnato. Se
la ricerca è già stata avviata, gli Stati membri ove opportuno continuano la
procedura di ricerca. Nei casi in cui sussistano rischi per la vita o l'integrità
del minore o dei suoi parenti stretti, in particolare se questi sono rimasti nel
paese di origine, la raccolta, il trattamento e la diffusione delle informazioni
relative a queste persone sono effettuate in via confidenziale.
6. Le persone che si occupano di minori non accompagnati devono aver ricevuto e
continuano a ricevere una specifica formazione in merito alle particolari
esigenze degli stessi.

Articolo 32 Accesso all'alloggio

1. Gli Stati membri provvedono a che i beneficiari di protezione internazionale
abbiano accesso a un alloggio secondo modalità equivalenti a quelle previste per
altri cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nei loro territori.
2. Pur autorizzando la prassi della distribuzione nel territorio nazionale dei
beneficiari di protezione internazionale, gli Stati membri si adoperano per
attuare politiche dirette a prevenire le discriminazioni nei confronti dei
beneficiari di protezione internazionale e a garantire pari opportunità in
materia di accesso all'alloggio.

Articolo 33 Libera circolazione nel territorio dello Stato membro

Gli Stati membri concedono ai beneficiari di protezione internazionale la libertà
di circolazione all'interno del territorio nazionale secondo le stesse modalità e
restrizioni previste per altri cittadini di paesi terzi soggiornanti regolarmente
nei loro territori.

Articolo 34 Accesso agli strumenti di integrazione

Al fine di facilitare l'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale
nella società, gli Stati membri garantiscono l'accesso ai programmi
d'integrazione che considerano adeguati, in modo da tenere conto delle esigenze
particolari dei beneficiari dello status di rifugiato o dello status di
protezione sussidiaria, o creano i presupposti che garantiscono l'accesso a tali
programmi.

Articolo 35 Rimpatrio

Gli Stati membri possono fornire assistenza ai beneficiari di protezione
internazionale che desiderano rimpatriare.

CAPO VIII

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 36 Cooperazione

Ciascuno Stato membro designa un punto nazionale di contatto e ne trasmette
l'indirizzo alla Commissione. La Commissione comunica tale informazione a tutti
gli altri Stati membri.
Gli Stati membri, in collegamento con la Commissione, adottano ogni misura idonea
a instaurare una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le
autorità competenti.

Articolo 37 Personale

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché tutte le autorità
competenti e le altre organizzazioni che danno attuazione alla presente direttiva
abbiano ricevuto la necessaria formazione di base e siano soggette, conformemente
a quanto stabilito dal diritto nazionale, all'obbligo di riservatezza
relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza durante
l'attività da loro svolta.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38 Relazioni

1. Entro 21 giugno 2015, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al
Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati
membri, proponendo all'occorrenza le necessarie modifiche. Tali proposte di
modifica riguardano in via prioritaria gli articoli 2 e 7. Gli Stati membri
trasmettono alla Commissione ogni informazione utile ai fini di tale relazione
entro 21 dicembre 2014.
2. Successivamente, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al
Consiglio almeno ogni cinque anni sull'applicazione della presente direttiva.

Articolo 39 Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10,
11, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 entro 21
dicembre 2013. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali
disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un
riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento
all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì un'indicazione da cui
risulti che i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva,
contenuti in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previgenti,
sono da intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Le modalità
del suddetto riferimento, nonché la forma redazionale di tale indicazione sono
decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni
essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla
presente direttiva.

Articolo 40 Abrogazione

La direttiva 2004/83/CE è abrogata per gli Stati membri vincolati dalla presente
direttiva con effetto a decorrere da 21 dicembre 2013, fatti salvi gli obblighi
degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto interno di cui
all'allegato I, parte B.
Per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva i riferimenti alla
direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono
secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 41 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Gli articoli 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 si applicano a decorrere da 22 dicembre 2013.

Articolo 42 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai
trattati.
Fatto a Strasburgo, il 13 dicembre 2011
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK
Per il Consiglio
Il presidente
M. SZPUNAR

Allegato I

PARTE A
Direttiva abrogata

(di cui all'articolo 40)

Direttiva 2004/83/CE del Consiglio (GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12).
PARTE B
Termini di recepimento nel diritto interno

(di cui all'articolo 39)

Direttiva Termine di recepimento
2004/83/CE 10 ottobre 2006

Allegato II
Tavola di concordanza

Direttiva 2004/83/CE La presente direttiva
Articolo 1 Articolo 1
Articolo 2, frase introduttiva Articolo 2, frase introduttiva
Articolo 2, lettera a) Articolo 2, lettera a)
- Articolo 2, lettera b)
Articolo 2, lettere da b) a g) Articolo 2, lettere da c) a h)
- Articolo 2, lettera i)
Articolo 2, lettera h) Articolo 2, lettera j) primo e secondo trattino
- Articolo 2, lettera j), terzo trattino
- Articolo 2, lettera k)
Articolo 2, lettera i) Articolo 2, lettera l)
Articolo 2, lettera j) Articolo 2, lettera m)
Articolo 2, lettera k) Articolo 2, lettera n)
Articolo 3 Articolo 3
Articolo 4 Articolo 4
Articolo 5 Articolo 5
Articolo 6 Articolo 6
Articolo 7 Articolo 7
Articolo 8, paragrafi 1 e 2 Articolo 8, paragrafi 1 e 2
Articolo 8, paragrafo 3 -
Articolo 9 Articolo 9
Articolo 10 Articolo 10
Articolo 11, paragrafi 1 e 2 Articolo 11, paragrafi 1 e 2
- Articolo 11, paragrafo 3
Articolo 12 Articolo 12
Articolo 13 Articolo 13
Articolo 14 Articolo 14
Articolo 15 Articolo 15
Articolo 16, paragrafi 1 e 2 Articolo 16, paragrafi 1 e 2
- Articolo 16, paragrafo 3
Articolo 17 Articolo 17
Articolo 18 Articolo 18
Articolo 19 Articolo 19
Articolo 20, paragrafi da 1 a 5 Articolo 20, paragrafi da 1 a 5
Articolo 20, paragrafi 6 e 7 -
Articolo 21 Articolo 21
Articolo 22 Articolo 22
Articolo 23, paragrafo 1 Articolo 23, paragrafo 1
Articolo 23, paragrafo 2, primo comma Articolo 23, paragrafo 2
Articolo 23, paragrafo 2, secondo comma -
Articolo 23, paragrafo 2, terzo comma -
Articolo 23, paragrafi da 3 a 5 Articolo 23, paragrafi da 3 a 5
Articolo 24, paragrafo 1 Articolo 24, paragrafo 1
Articolo 24, paragrafo 2 Articolo 24, paragrafo 2
Articolo 25 Articolo 25
Articolo 26, paragrafi da 1 a 3 Articolo 26, paragrafi da 1 a 3
Articolo 26, paragrafo 4 -
Articolo 26, paragrafo 5 Articolo 26, paragrafo 4
Articolo 27, paragrafi 1 e 2 Articolo 27, paragrafi 1 e 2
Articolo 27, paragrafo 3 Articolo 28, paragrafo 1
- Articolo 28, paragrafo 2
Articolo 28, paragrafo 1 Articolo 29, paragrafo 1
Articolo 28, paragrafo 2 Articolo 29, paragrafo 2
Articolo 29, paragrafo 1 Articolo 30, paragrafo 1
Articolo 29, paragrafo 2 -
Articolo 29, paragrafo 3 Articolo 30, paragrafo 2
Articolo 30 Articolo 31
Articolo 31 Articolo 32, paragrafo 1
- Articolo 32, paragrafo 2
Articolo 32 Articolo 33
Articolo 33 Articolo 34
Articolo 34 Articolo 35
Articolo 35 Articolo 36
Articolo 36 Articolo 37
Articolo 37 Articolo 38
Articolo 38 Articolo 39
- Articolo 40
Articolo 39 Articolo 41
Articolo 40 Articolo 42
- Allegato I
- Allegato II

 

Privacy Policy