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Permesso di soggiorno: illegittimo il silenzio rifiuto della P.A.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione .....)

ha pronunciato la presente

SENTENZA


ex art. 117 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale  del 2011, proposto da:

_______________________, rappresentato e difeso dall'avv. P.N.  con domicilio eletto presso contro

Ministero dell’interno - Questura di Roma, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

silenzio-rifiuto sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata in data 23.8.2010.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2011 il dott. M.L.M. e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


RILEVATO in fatto che il ricorrente agisce per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza presentata per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato a seguito della procedura di emersione dal lavoro irregolare (cd. sanatoria colf e badanti ex L. n. 102/2009);

che a sostegno del gravame l’interessato deduce violazione di legge ed eccesso di potere;

CONSIDERATO in diritto che:

- il ricorrente ha presentato la suddetta istanza mediante assicurata – come risulta dalla ricevuta postale di accettazione allegata al ricorso – ed è stato sottoposto a fotosegnalamento ed identificazione, senza poi ricevere più alcuna notizia;

- la posizione differenziata di interesse legittimo in capo al ricorrente ed il connesso obbligo alla conclusione del procedimento di rilascio del permesso di soggiorno con un provvedimento espresso si configurano sulla base della disciplina dettata dall’art. 5, comma 9 D.Lgs. n. 286/1998 e dall’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- essendo decorso il prescritto termine senza che l’Amministrazione abbia riscontrato l’istanza del ricorrente, il ricorso deve essere accolto, con conseguente declaratoria dell’illegittimità del silenzio-rifiuto e dell’obbligo per l’amministrazione di provvedere sull’istanza nel termine di trenta giorni a decorrere dalla comunicazione della presente sentenza.

sussistono le ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, in considerazione della mole di lavoro gravante sulle questure a seguito della procedura di emersione del 2009.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

ACCOGLIE

nei sensi di cui in motivazione il ricorso in epigrafe n. e, per l’effetto, dichiara illegittimo l’impugnato silenzio rifiuto, con conseguente obbligo della intimata Questura di concludere, con un provvedimento espresso, il procedimento “de quo” entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente decisione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

A.S., Presidente

S..., Consigliere

M, Primo Referendario, Estensore















L'ESTENSORE





IL PRESIDENTE




































(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


 

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