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DPCM 12 marzo 2014 Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale ed altri per l'anno 2014.

DPCM 12 marzo 2014

 

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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 marzo 2014 

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non

comunitari per lavoro stagionale ed altre categorie, nel territorio

dello Stato, per l'anno 2014. (14A02912)

(GU n.83 del 9-4-2014)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive

modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme

sulla condizione dello straniero;

Visto, in particolare, l'articolo 3 del Testo unico

sull'immigrazione, il quale dispone che la determinazione annuale

delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello

Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,

sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi

d'ingresso individuati nel Documento programmatico triennale,

relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel

territorio dello Stato, e che «in caso di mancata pubblicazione del

decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei

Ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio decreto,

entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo

decreto emanato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.

394, e successive modificazioni ed integrazioni, «Regolamento recante

norme di attuazione del Testo unico sull'immigrazione»;

Considerato che il Documento programmatico triennale non e' stato

emanato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15

febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana, Serie generale, n. 71 del 25 marzo 2013, concernente la

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non

comunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2013, che

prevede una quota di 30.000 unita' per l'ingresso di lavoratori non

comunitari per motivi di lavoro stagionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25

novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana, Serie generale n. 297 del 19 dicembre 2013, concernente la

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non

comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per

l'anno 2013, che prevede una quota d'ingresso di 17.850 lavoratori

non comunitari per motivi di lavoro non stagionale;

Visto l'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica Italiana e

il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per

facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del

2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012, ratificato con legge 14 gennaio

2013, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana n. 21 del 25 gennaio 2013;

Rilevato che e' necessario prevedere una quota di lavoratori non

comunitari stagionali da ammettere in Italia per l'anno 2014, al fine

di rendere disponibili i lavoratori necessari, in particolare, per le

esigenze del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero e

che, allo scopo, puo' provvedersi, in via di programmazione

transitoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,

nel limite della quota stabilita con il decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 15 febbraio 2013, in quanto ultimo decreto

emanato per la tipologia dei lavoratori non comunitari stagionali;

Rilevato inoltre che - tenuto conto dei dati relativi agli ingressi

in Italia nell'anno 2013 di lavoratori non comunitari per motivi di

lavoro stagionale, che evidenziano una marcata differenza tra la

quota autorizzata con il citato decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri 15 febbraio 2013 e la sua effettiva utilizzazione - e'

opportuno prevedere una quota di ingresso dei lavoratori stagionali

non comunitari, in misura ridotta rispetto alla corrispondente quota

complessiva di 30.000 unita' autorizzata per l'anno 2013;

Considerato che, allo scopo di semplificare ed ottimizzare

procedure e tempi per l'impiego da parte dei datori di lavoro dei

lavoratori non comunitari stagionali, e' opportuno incentivare le

richieste di nulla osta al lavoro pluriennale, riservando una

specifica quota, all'interno della quota complessiva stabilita per

lavoro stagionale;

Ravvisata infine la necessita' di consentire, a titolo di

anticipazione dei flussi di ingresso in Italia di lavoratori non

comunitari per motivi di lavoro non stagionale per l'anno 2014,

l'ingresso in Italia nell'anno 2014 di cittadini dei Paesi non

comunitari partecipanti all'Esposizione Universale di Milano del

2015, come definiti nell'Accordo di Sede sopra citato;

Rilevato che ai fini anzidetti puo' provvedersi con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, in via di

programmazione transitoria, nel limite della quota complessivamente

utilizzabile per l'anno 2014, risultante dalla corrispondente quota

di ingresso per motivi di lavoro non stagionale autorizzata con il

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2013

sopra richiamato;

Decreta:

Art. 1

1. A titolo di anticipazione della programmazione dei flussi

d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali per l'anno 2014,

sono ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria per

motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini non comunitari

residenti all'estero entro una quota di 15.000 unita', da ripartire

tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro

e delle politiche sociali.

2. La quota di cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati

stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina,

Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India,

Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Mauritius,

Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri

Lanka, Ucraina, Tunisia.

3. Nell'ambito della quota di cui al comma 1 e' riservata una quota

di 3.000 unita' per i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi

indicati al comma 2, che abbiano fatto ingresso in Italia per

prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni

consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di

nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

4. Trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del

presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,

qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate tra

quelle previste dal presente articolo, tali quote, potranno essere

diversamente ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche

sociali sulla base delle effettive necessita' riscontrate sul mercato

del lavoro.

Art. 2

A titolo di anticipazione della quota di ingresso dei lavoratori

non comunitari per motivi di lavoro non stagionale per l'anno 2014,

sono ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria e per

motivi di lavoro subordinato non stagionale, 2.000 cittadini dei

Paesi non comunitari partecipanti all'Esposizione Universale di

Milano del 2015, come definiti nell'Accordo di Sede citato nelle

premesse.

Art. 3

Le disposizioni attuative relative all'applicazione del presente

decreto saranno definite, in un'ottica di semplificazione, con

apposita circolare congiunta del Ministero dell'interno e del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero

degli affari esteri.

Roma, 12 marzo 2014

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri: Delrio

Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2014, n. 919

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