DPCM 12 marzo 2014
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 marzo 2014
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non
comunitari per lavoro stagionale ed altre categorie, nel territorio
dello Stato, per l'anno 2014. (14A02912)
(GU n.83 del 9-4-2014)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero;
Visto, in particolare, l'articolo 3 del Testo unico
sull'immigrazione, il quale dispone che la determinazione annuale
delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello
Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi
d'ingresso individuati nel Documento programmatico triennale,
relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel
territorio dello Stato, e che «in caso di mancata pubblicazione del
decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei
Ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio decreto,
entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo
decreto emanato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e successive modificazioni ed integrazioni, «Regolamento recante
norme di attuazione del Testo unico sull'immigrazione»;
Considerato che il Documento programmatico triennale non e' stato
emanato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15
febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, Serie generale, n. 71 del 25 marzo 2013, concernente la
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non
comunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2013, che
prevede una quota di 30.000 unita' per l'ingresso di lavoratori non
comunitari per motivi di lavoro stagionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, Serie generale n. 297 del 19 dicembre 2013, concernente la
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non
comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per
l'anno 2013, che prevede una quota d'ingresso di 17.850 lavoratori
non comunitari per motivi di lavoro non stagionale;
Visto l'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica Italiana e
il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per
facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del
2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012, ratificato con legge 14 gennaio
2013, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 21 del 25 gennaio 2013;
Rilevato che e' necessario prevedere una quota di lavoratori non
comunitari stagionali da ammettere in Italia per l'anno 2014, al fine
di rendere disponibili i lavoratori necessari, in particolare, per le
esigenze del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero e
che, allo scopo, puo' provvedersi, in via di programmazione
transitoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
nel limite della quota stabilita con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 15 febbraio 2013, in quanto ultimo decreto
emanato per la tipologia dei lavoratori non comunitari stagionali;
Rilevato inoltre che - tenuto conto dei dati relativi agli ingressi
in Italia nell'anno 2013 di lavoratori non comunitari per motivi di
lavoro stagionale, che evidenziano una marcata differenza tra la
quota autorizzata con il citato decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 15 febbraio 2013 e la sua effettiva utilizzazione - e'
opportuno prevedere una quota di ingresso dei lavoratori stagionali
non comunitari, in misura ridotta rispetto alla corrispondente quota
complessiva di 30.000 unita' autorizzata per l'anno 2013;
Considerato che, allo scopo di semplificare ed ottimizzare
procedure e tempi per l'impiego da parte dei datori di lavoro dei
lavoratori non comunitari stagionali, e' opportuno incentivare le
richieste di nulla osta al lavoro pluriennale, riservando una
specifica quota, all'interno della quota complessiva stabilita per
lavoro stagionale;
Ravvisata infine la necessita' di consentire, a titolo di
anticipazione dei flussi di ingresso in Italia di lavoratori non
comunitari per motivi di lavoro non stagionale per l'anno 2014,
l'ingresso in Italia nell'anno 2014 di cittadini dei Paesi non
comunitari partecipanti all'Esposizione Universale di Milano del
2015, come definiti nell'Accordo di Sede sopra citato;
Rilevato che ai fini anzidetti puo' provvedersi con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, in via di
programmazione transitoria, nel limite della quota complessivamente
utilizzabile per l'anno 2014, risultante dalla corrispondente quota
di ingresso per motivi di lavoro non stagionale autorizzata con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2013
sopra richiamato;
Decreta:
Art. 1
1. A titolo di anticipazione della programmazione dei flussi
d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali per l'anno 2014,
sono ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria per
motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini non comunitari
residenti all'estero entro una quota di 15.000 unita', da ripartire
tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali.
2. La quota di cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati
stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina,
Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India,
Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Mauritius,
Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri
Lanka, Ucraina, Tunisia.
3. Nell'ambito della quota di cui al comma 1 e' riservata una quota
di 3.000 unita' per i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi
indicati al comma 2, che abbiano fatto ingresso in Italia per
prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni
consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di
nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
4. Trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate tra
quelle previste dal presente articolo, tali quote, potranno essere
diversamente ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali sulla base delle effettive necessita' riscontrate sul mercato
del lavoro.
Art. 2
A titolo di anticipazione della quota di ingresso dei lavoratori
non comunitari per motivi di lavoro non stagionale per l'anno 2014,
sono ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria e per
motivi di lavoro subordinato non stagionale, 2.000 cittadini dei
Paesi non comunitari partecipanti all'Esposizione Universale di
Milano del 2015, come definiti nell'Accordo di Sede citato nelle
premesse.
Art. 3
Le disposizioni attuative relative all'applicazione del presente
decreto saranno definite, in un'ottica di semplificazione, con
apposita circolare congiunta del Ministero dell'interno e del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero
degli affari esteri.
Roma, 12 marzo 2014
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri: Delrio
Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2014, n. 919