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Tribunale di Novara 14 luglio 2011 - la cittadina romena può sostituire il cognome del marito al proprio, secondo la legge romena

Tribunale di Novara
Decreto 14 luglio 2011


La donna romena coniugata con cittadino italiano può sostituire il cognome del marito a quello della moglie, secondo la legge romena, perchè il cognome è il primo elemento che caratterizza l'identità personale.

Il Tribunale di Novara ha ordinato la rettificazione degli atti di stato civile di una cittadina romena che ha acquistato anche la cittadinanza italiana, in quanto "il cognome non svolge solo una funzione pubblicistica, volta ad offrire una tutela della famiglia consentendo ai suoi membri di essere identificati, come appartenenti ad un determinato nucleo familiare, ma assolve anche ad una fondamentale funzione privatistica, quale strumento identificativo della persona" (Cass.,26 maggio 2006 n.12641). Il cognome, in tale ottica "è parte essenziale ed irrinunciabile della personalità" e quindi assistiton da tutela perchè "costituisce il primo ed immediato elemento che caratterizza l'identità personale" e perciò viene riconosciuto come"bene oggetto di autonomo diritto dall'art.2 Cost" (Corte costituzionale 24 giugno 2002, n. 268). "

"che nell'ordinamento italiano vige la regola, sancita dall'art.143 bis cod.civ., per cui la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito, con ciò tuttavia attribuendole unicamente un diritto di spendita dello stesso;

"rilevato che risulta dagli atti prodotti che la ricorrente ha ottenuto la cittadinanza italiana in data 7 marzo 2011, e che, quindi, in mancanza di documentazione attestante la conservzione della cittadinanza di origine, deve applicarsi unicamente la legge italiana;

" ritenuto che, essendo la cittadinanza romena stata acquistata prima di quella italiana, il regime di identificazione della medesima debba essere disciplinato dalla legislazione romena, la quale impone la sostituzione del cognome del marito a quello della moglie a seguito del matrimonio;

"ritenuto, pertanto che la ricorrente, identificata nel proprio Paese di origine come F.A. - laddove A. rappresenta il nome del marito - debba essere identificata, anche in Italia, con le medesime generalità"

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