(aggiornato al 13.2.2019)
- sul grado di conoscenza della lingua italiana, vedi QUI
- Sul QCER Quadro Comune Europeo di riferimento) vedi QUI
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(10 maggio 2019)
Il decreto legge 4/10/2018, n. 113, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 1/12/2018, n. 132 ha introdotto nuove disposizioni in materia di cittadinanza, integrando la legge n. 91 del 1992.
In particolare, il termine di definizione dei procedimenti amministrativi di cittadinanza per residenza e per matrimonio è elevato a 48 mesi dalla data di presentazione dell'istanza, termine che si applica ai "procedimenti in corso", ovvero ai procedimenti non ancora definiti alla data del 5/10/2018.
Poichè lo studio legale segue prevalentemente i processi in via giurisdizionale, i tempi del Tribunale non sono variati in conseguenza del decreto.
Il recente provvedimento113 del 2018 ha introdotto il requisito del possesso della "adeguata conoscenza della lingua italiana" per le domande presentate, ai sensi degli artt. 5 e 9 della legge n. 91 del 1992, a decorrere da 4/12/2018. Riporto qui di seguito i due articoli della Legge 91 del 1992:
Art. 5. - 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale.
Art. 9. - 1. La cittadinanza italiana puo' essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:
a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c);
b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione;
c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;
d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;
e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;
f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza puo' essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.
Per dimostrare la conoscenza della lingua italiana - richiesta al livello B1 del QCER - all'atto della presentazione dell'istanza i richiedenti sono tenuti ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia o all'estero, riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionali.
In alternativa, gli interessati devono produrre apposita certificazione attestante il livello di conoscenza della lingua italiana, rilasciata da uno dei quattro enti certificatori riconosciuti dai cennati Ministeri: dell'Università per stranieri di Perugia, l'Università per stranieri di Siena,l'Università di Roma Tre e della Società Dante Alighieri e della connessa rete nazionale e internazionale di istituzioni ed enti convenzionati, rintracciabili nei siti dei medesimi Dicasteri ed enti certificatori.
Dall' onere di attestazione sono esclusi coloro che hanno sottoscritto l'accordo di integrazione, di cui all'art. 4-bis del D. Lgs. n. 286/1998 e al D.P.R. n. 179/2011 , e i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'art. 9 del medesimo d. lgs. i quali dovranno soltanto fornire, al momento della presentazione dell'istanza, gli estremi rispettivamente della sottoscrizione dell'accordo e del titolo di soggiorno in corso di validità.
Il Decreto Salvini ha aggiunto l'art. 9.1 allla Legge sulla cittadinanza italiana n.91 del 1992.
Chi richiede la cittadinanza italiana deve avere adeguata conoscenza della lingua stessa, come previsto dalla norma citata:
Art. 9.1. delL. L
1. La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 e' subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). A tal fine, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo testo unico, sono tenuti, all'atto della presentazione dell'istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (1) .
Art. 9.
1. La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:
a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c) ;
b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione;
c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;
d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;
e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;
f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza può essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.
Quindi, non rientra in nessuna di queste ipotesi il cittadino che recupera la cittadinanza per discendenza per via paterna o per via materna, e la richiesta del Consolato appare, allo stato ed in difetto di circolari esplicative, illegittima.
Difatti, nella ipotesi "giudiziale" il Giudice riconosce (e non concede) che la cittadinanza preesisteva per i discendenti, e quindi essi non richiedono alcuna cittadinanza, che non abbiano posseduto prima, e quindi si presume che conoscano la lingua italiana.
Vedremo cosa dirà nel futuro il Ministero su questi casi.