LE NORMATIVE CHE RACCOLGONO TUTTI GLI AVVISI CHE L'AVVOCATO DEVE DARE AL CLIENTE.
In relazione alla ampia gamma di avvisi ed avvertenze che il professionista è tenuto a fornire al Cliente, ho cercato delle "soluzioni salvavita" che semplifichino tali adempimenti.
All'atto del conferimento del mandato l'avvocato deve preavvisare il Cliente su una serie di di normative a tutela del consumatore, della privacy, dei dati personali, della riservatezza, antiriciclaggio.
Dal 2010 vi è l'obbligo di avvisare della possibilità di adire la mediazione.
Nel 2012 si è aggiunto l'obbligo di pattuizione degli onorari, la proposta preventiva e l'indicazione dei rischi.
Non vi è chi non veda la grande difficoltà in cui si trova il professionista, e la necessità di ricorrere a formulari, moduli e modelli già pronti.
In questa sede ho cercato di raccogliere tutte le normative in questione.
In altro articolo ho riportato un modello di conferimento dell'incarico da far sottoscrivere al Cliente, ma il modello andrebbe integrato riportando tutta la normativa qui di seguito descritta.
Con il sistema del copia ed incolla, è possibile di copiare ed incollare liberamente tutte queste normative ed allegarle sic et simpliciter alla pattuizione con il Cliente.
Difatti, il modello di pattuizione rischia di diventare troppo lungo ed incomprensibile per il Cliente, per cui mi sembra preferibile che egli, firmando una pattuizione più semplice possibile, prenda conoscenza direttamente di tutte le normative in questione.
Sarà ben accetto il contributo scritto di chi conosce altre normative obbligatorie o facoltative che devono essere portate a conoscenza del Cliente: potete inviarle a:
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NORMATIVE CON GLI AVVISI CHE L'AVVOCATO DEVE FORNIRE AL CLIENTE.
1) DL n. 1 del 2012 - Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività - (Art.9 comma 4 del DL.1 del 2012):
Art.4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
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2) DLT 04/03/2010, n. 28
Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali
Art. 4 Accesso alla mediazione
(.....omissis)
comma 3. "All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione".
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TUTELA DELLA PRIVACY - D.lvo 30.6.2003 n.196
3) in tema di tutela della privacy, vige l'obbligo di INFORMAZIONE del trattamento dei dati personali. La normativa sulla privacy è piuttosto ampia, come pure la modulistica, perchè riguarda molte persone, anche i collaboratori dello studio, per cui preferisco rinviare al sito dell'Ordine degli avvocati di Modena che ha sviluppato una ottima modulistica: CLICCA QUI PER LA MODULISTICA SULLA PRIVACY
Si riporta per brevità solo l'art. 13 (obbligo di informativa) e l'art. 7 (diritti dell'interessato) del DL.196 del 2003 che più da vicino riguarda gli avvocati:
INFORMATIVA SULLA PRIVACY ai sensi dell'art. 13 del D.lvo 196 del 2003.
DLT 30/06/2003, n. 196
Art. 13 (Informativa)
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.
5-bis. L’informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all’invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all’interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f). (20)
TITOLO II
Diritti dell'interessato
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.
Questa norma riguarda in parte gli avvocati, conformemente all'art.12:
Art. 12. Professionisti
1. Ai fini del presente decreto per professionisti si intendono:
2. L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all'articolo 41 non si applica ai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso".
Pertanto, sarà opportuno farsi autorizzare anche al trattamento dei dsatip personali, con riferimento agli obblighi antiriciclaggio.
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