MOD. 4 P.S.C.
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE PER I DIRITTI CIVILI, LA CITTADINANZA E LE MINORANZE
Prot. K 64.2/13
CIRCOLARE 22/07 DEL 07/11/2007
Roma, 7 NOVEMBRE 2007
OGGETTO: Acquisizione della cittadinanza italiana per gli stranieri nati in Italia.
Articolo 4 comma 2 - legge 91/1990
…omissis
2
. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza
interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene
cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana
entro un anno dalla suddetta data. (ndr)
L'entità del
fenomeno migratorio che ha coinvolto l'Italia negli ultimi anni ha
determinato un consistente aumento di nascite di bambini stranieri che
chiedono, una volta divenuti maggiorenni, di acquistare la cittadinanza
dello Stato dove sono cresciuti ed hanno frequentato le scuole,
conseguendo regolari titoli di studio.
L'acquisizione
dello status civitatis del Paese in cui sono nati, del quale si sentono
parte per aveme assunto cultura e stile di vita diventa, quindi, il
momento conclusivo di un delicato percorso di pieno inserimento nella
collettività.
Nei prossimi anni
il vero protagonista dell'integrazione sarà difatti il bambino figlio
di immigrati, chiamato a costruirsi una nuova "identità" a fronte di
due diversi modelli di riferimento, spesso molto distanti tra di loro,
quello ereditato dal Paese di origine e quello offerto dal Paese di
accoglienza, nel quale deve realizzare un completo e positivo
inserimento, di cui la scuola è uno degli elementi cardine.
In considerazione di quanto sopra, assume particolare importanza l'articolo 4, comma 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 91,
che disciplina l'acquisto della cittadinanza italiana per lo straniero
nato in Italia che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni
fino alla maggiore età.
Il periodo di residenza da considerarsi ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 è quello di "residenza legale".
Ciò significa che l'interessato deve dimostrare fin dalla nascita in Italia, il possesso di regolare permesso di soggiorno (annotato su quello dei genitori) e la registrazione nell'anagrafe del Comune di residenza.
Prima del
compimento del 19° anno il predetto, com'è noto, deve presentare al
Comune competente per residenza la dichiarazione di voler acquistare la
cittadinanza italiana, come prescritto dall' articolo 23 della citata legge, allegando a tale dichiarazione i documenti indicati all'articolo 3, comma 4 del D.P.R. 572/93, vale a dire atto di nascita e documentazione relativa alla residenza.
Inoltre ai sensi dell'articolo 14 del predetto D.P.R. 572/1993
le dichiarazioni di volontà dirette all' acquisizione della
cittadinanza italiana devono essere corredate anche da eventuali altri
documenti necessari a dimostrare che l'aspirante cittadino si trovi
nelle condizioni prescritte dalla legge per il conseguimento del nostro
status civitatis.
Alcuni Comuni hanno
rilevato - ed il fenomeno è aumentato negli ultimi tempi – che alcuni
genitori stranieri, sebbene legalmente presenti nel nostro Stato, non
hanno provveduto – o lo hanno fatto in ritardo - all'inserimento nel
proprio permesso di soggiorno dei figli nati in Italia o la loro iscrizione all'anagrafe del Comune di residenza.
In mancanza di tale requisito non è stata ritenuta possibile l' acquisizione del nostro status civitatis.
Si è pertanto ritenuto opportuno individuare criteri di applicazione dell'articolo 4, comma 2 e del conseguente articolo 1 del D.P.R. 572/93
sopracitati, che meglio rispondano all'attuale contesto sociale, al
fine di evitare che le omissioni o i ritardi relativi ai predetti
adempimenti, spettanti ai soggetti esercenti la patria potestà e non
imputabili al minore, possano arrecargli danno.
Quanto sopra, in
armonia con la linea di azione del Governo e con l'orientamento in
ambito internazionale volti alla tutela in via primaria degli interessi
del minore.
Alla luce delle più recenti linee interpretative introdotte con la circolare n. K.60.1 del 5 gennaio 2007, si precisa quindi che l'iscrizione anagrafica
tardiva del minore presso un Comune italiano, potrà considerarsi non
pregiudizievole ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana, ai
sensi dell' articolo 4 comma 2 della legge 91/92,
ove vi sia una documentazione atta a dimostrare l'effettiva presenza
dello stesso nel nostro Paese nel periodo antecedente la
regolarizzazione anagrafica (attestati di vaccinazione, certificati
medici in generale etc).
L'iscrizione anagrafica
dovrà comunque essere ragionevolmente ricollegabile al momento della
nascita e quest'ultima dovrà essere stata regolarmente denunciata
presso un Comune italiano da almeno uno dei genitori legalmente
residente in Italia.
Se in periodi successivi alla nascita si rilevassero brevi interruzioni nella titolarità del permesso di soggiorno,
al fine di favorire la possibilità di dimostrare la permanenza
continuativa sul territorio italiano, l'interessato potrà inoltre
produrre documentazione integrativa quale certificazione scolastica,
medica o altro, che attesti la presenza in Italia, come già richiamato
nella citata circolare del gennaio 2007.
I criteri forniti,
volti a garantire la positiva conclusione del percorso di inserimento
per i bambini stranieri nati nel nostro territorio, completano
l'orientamento espresso con la circolare K.69/89 del 18 febbraio 1997,
che aveva già indicato le modalità di superamento di alcune omissioni
relative alla regolarizzazione del minore in Italia, ai fini
dell'applicazione del citato articolo 4, comma 2.
Attesa la
particolare rilevanza delle questioni rappresentate, si invitano le
SS.LL. a voler dare le opportune disposizioni affinché il contenuto
della presente circolare venga portato a conoscenza dei Sigg. Sindaci
dei Comuni nell'ambito territoriale di competenza.
Si confida nella consueta collaborazione e si resta in attesa di un cortese cenno di assIcurazione.
IL CAPO PARTIMENTO
(Morcone)
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