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SENTENZA..........  anno 2006

REPUBBLICA ITALIANA  

 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II Tribunale  di Venezia, ...............
Ha pronunciato la seguente                                                            
SENTENZA
nella causa civile promossa

da
 D.M., con Avv. Pepe  e Avv. Chemello  per mandato in atti
- attrice -
contro
 Ministero dell'Interno                                      - convenuto -

 in punto: riconoscimento cittadinanza

   SVOLGIMENTO

Con atto di citazione notificato in data .......2002 S.D  nata e residente in Brasile, conveniva, avanti l'intestato Tribunale, il Ministero degli Interni e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, chiedendo il riconoscimento della propria cittadinanza italiana jure sanguinis, in conseguenza del fatto che ambedue le nonne della stessa attrice erano figlie di cittadino italiano.
Interveniva il P.M. che concludeva per l'accoglimento del ricorso. La causa, istruita documentalmente, veniva decisa in data xx.xx.2005, sulle riportate conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata. 
Come è noto, in forza della sentenza della Corte Costituzionale n.30
del 1983, l'art.l n.l della legge n.555/1912, che escludeva'la trasmissione ai propri figli, da parte della madre cittadina italiana, lo status di cittadino italiano, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana e ciò per il chiaro contrasto con l'art.3 della Carta Costituzionale che prescrive l'eguaglianza davanti alla legge senza distinzioni di sesso e con l'art.29 Cost. che impone l'eguaglianza tra i coniugi.

Ne deriva che ha diritto allo status di cittadino italiano anche colui che è figlio di madre cittadina italiana, e quindi anche l'odierna attrice, avendo, fra l'altro, entrambe le nonne figlie di cittadino italiano.
Inoltre, con la precedente sentenza 16.4.1975 n.87, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'art.10, terzo comma, della medesima legge n.555 del 1912, laddove prevedeva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che sposava un cittadino straniero, per contrasto con gli artt.3 e 29 Cost. in quanto la perdita della cittadinanza avveniva contro la volontà dell'interessato.
Ne consegue che anche le donne sposate con un cittadino straniero (come le nonne dell'odierna attrice) non perdono per ciò solo più la cittadinanza italiana.
Si è però discusso intorno all'efficacia temporale delle citate pronunzie Corte Costituzionale e in particolare intorno alla possibilità di estendere  gli effetti dell'incostituzionalità anche a coloro che sono nati in  data anteriore   alla   promulgazione   della   Carta   Costituzionale   (come   nel caso che ci occupa).
Ora, si ritiene di condividere quell'orientamento che, pur non mettendo in discussione il principio generale della irretroattività delle sentenze di incostituzionalità   della   Corte   Costituzionale,   mette   in   evidenza   come   il diritto    allo    status   di    cittadino   italiano,    per   la   sua   natura   di    diritto personale giustiziabile in ogni tempo,  debba considerarsi esistente fin dal concretizzarsi  della  situazione   di  filiazione   da  madre   cittadina  italiana  e come  tale  diritto,  rimasto  medio  tempore  latente,  divenga  concretamente esercitabile  a far data della pronuncia della Corte  Costituzionale, ma con
decorrenza ovviamente dal momento della sua esistenza. In altri termini, il diritto de quo sorge con la nascita e non con la promulgazione della Carta Costituzionale, la quale rappresenta unicamente il momento temporale a partire dal quale il diritto può essere invocato.
Nel caso di specie, quindi, le nonne dell'odierna attrice, in quanto figlie di cittadino italiano, acquisirono il diritto alla cittadinanza italiana momento del concretizzarsi del loro rapporto di filiazione con e cioè al momento della nascita. Ma in quel momento il loro diritto sebbene esistente non era suscettibile di essere esercitato per l'assenza di una norma che lo consentisse. Solo con il citato intervento della Corte Costituzionale tale diritto ha potuto riemergere ed essere fatto valere, a decorrere però dalla sua esistenza.
Analoghe considerazioni valgono per quanto concerne il diritto alla cittadinanza italiana nascente dall'eliminazione dall'ordinamento della norma che imponeva la perdita della cittadinanza per il solo fatto che una donna sposasse un cittadino straniero.
Pertanto, va riconosciuta la cittadinanza italiana all'attrice. Le spese seguono la soccombenza.
P.     Q.     M.
Il   Tribunale   di   Venezia,    in   funzione   di   giudice
unico, nel procedimento n.xxxyyy/2002, respinta ogni altra domanda,  così
provvede:
1) accoglie la domanda dell'attrice e, per l'effetto, dichiara che D.M.
nata a (Stato   di   San  Paolo  -  Brasile)   il xx.xx.1957 ha lo status di cittadina italiana jure sanguinis sia per via materna che paterna, con Ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ..........di provvedere alla relativa trascrizione nel registro dello stato civile.