IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza, ed in
particolare l'art. 25;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nelle adunanze generali del 30 novembre
1992 e del 17 maggio 1993;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 ottobre
1993;
Sulla proposta dei Ministri degli affari esteri e dell'interno, di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia;
Emana il seguente regolamento:
1. Definizioni.
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1. Nel presente regolamento la legge 5 febbraio 1992, n. 91, è indicata con la
denominazione «legge».
2. Ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana:
a) si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo
soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e
di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica;
b) si considera che abbia prestato effettivamente servizio militare chi abbia compiuto la
ferma di leva nelle Forze armate italiane o la prestazione di un servizio equiparato a
quello militare, a condizione che queste siano interamente rese, salvo che il mancato
completamento dipenda da sopravvenute cause di forza maggiore riconosciute dalle autorità
competenti;
c) salvi i casi nei quali la legge richiede specificamente l'esistenza di un rapporto di
pubblico impiego, si considera che abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato chi
sia stato parte di un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione a carico del bilancio
dello Stato.
2. Acquisto della cittadinanza per nascita nel territorio dello Stato.
1. Il figlio, nato in Italia da genitori stranieri, non acquista la cittadinanza italiana
per nascita ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge, qualora l'ordinamento
del Paese di origine dei genitori preveda la trasmissione della cittadinanza al figlio
nato all'estero, eventualmente anche subordinandola ad una dichiarazione di volontà da
parte dei genitori o legali rappresentanti del minore, ovvero all'adempimento di
formalità amministrative da parte degli stessi.
3. Dichiarazione di volontà.
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1. La dichiarazione di volontà rivolta all'acquisto della cittadinanza di cui all'art. 2,
comma 2, della legge deve essere corredata della seguente documentazione:
a) atto di nascita;
b) atto di riconoscimento o copia autentica della sentenza con cui viene dichiarata la
paternità o maternità, ovvero copia autentica della sentenza che dichiara efficace in
Italia la pronuncia del giudice straniero, ovvero copia autentica della sentenza con cui
viene riconosciuto il diritto al mantenimento o agli alimenti;
c) certificato di cittadinanza del genitore.
2. La dichiarazione di volontà di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c), della legge
deve essere corredata della seguente documentazione:
a) atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre o della madre o di uno degli
ascendenti in linea retta di secondo grado;
c) documentazione relativa alla residenza, ove richiesta.
3. Ai fini dell'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c),
della legge l'interessato deve aver risieduto legalmente in Italia senza interruzioni
nell'ultimo biennio antecedente il conseguimento della maggiore età e sino alla data
della dichiarazione di volontà.
4. La dichiarazione di volontà di cui all'art. 4, comma 2, della legge deve essere
corredata della seguente documentazione:
a) atto di nascita;
b) documentazione relativa alla residenza.
4. Istanza per l'acquisto della
cittadinanza.
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1. L'istanza prodotta ai sensi dell'art. 7 della legge dallo straniero o apolide,
coniugato con cittadino italiano, deve essere corredata, oltre che dai documenti necessari
a dimostrare che egli si trova nelle condizioni previste dall'art. 5 della stessa legge,
anche dei seguenti altri documenti (1):
a) atto di nascita;
b) estratto per riassunto dai registri di matrimonio rilasciato dal comune italiano presso
il quale è stato iscritto o trascritto l'atto;
c) certificazione penale rilasciata dagli Stati stranieri di origine e di residenza;
d) certificato di situazione di famiglia o documentazione equipollente.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere trasmessa al Ministero dell'interno entro
trenta giorni dalla data della presentazione.
3. L'istanza prodotta ai sensi dell'art. 9 della legge dallo straniero o apolide che vuole
ottenere la cittadinanza deve essere presentata, per il tramite del prefetto della
provincia di residenza, al Ministero dell'interno e corredata, oltre che dei documenti
necessari a dimostrare che egli si trova in una delle condizioni previste dal detto
articolo, dei seguenti altri:
a) atto di nascita;
b) certificato di situazione di famiglia;
c) certificazione penale rilasciata dagli Stati di origine e di residenza.
4. L'istanza di cui al comma 3 deve essere trasmessa al Ministero dell'interno entro
trenta giorni dalla data della presentazione (1/a).
5. È facoltà del Ministero dell'interno di richiedere, a seconda dei casi, altri
documenti.
6. Quando la legge prescinde dal requisito della residenza attuale in Italia, la domanda
ed i documenti devono essere presentati dallo straniero o apolide richiedente la
cittadinanza all'autorità diplomatica o consolare italiana competente in relazione alla
località straniera di residenza, che li trasmette entro trenta giorni al Ministero
dell'interno (1/a).
7. Le condizioni previste per la proposizione dell'istanza di cui all'art. 9 della legge
devono permanere sino alla prestazione del giuramento di cui all'art. 10 della legge
(1/a).
(1) Per la documentazione da allegare all'istanza vedi, ora, l'art. 1, D.P.R. 18 aprile
1994, n. 362, riportato al n. XXIII.
(1/a) Per le attuali modalità relative all'istruttoria dei procedimenti di acquisto della
cittadinanza, vedi gli artt. 2, 3 e 4, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, riportato al n.
XXIII. Vedi, inoltre, l'art. 8 dello stesso decreto.
(1/a) Per le attuali modalità relative all'istruttoria dei procedimenti di acquisto della
cittadinanza, vedi gli artt. 2, 3 e 4, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, riportato al n.
XXIII. Vedi, inoltre, l'art. 8 dello stesso decreto.
(1/a) Per le attuali modalità relative all'istruttoria dei procedimenti di acquisto della
cittadinanza, vedi gli artt. 2, 3 e 4, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, riportato al n.
XXIII. Vedi, inoltre, l'art. 8 dello stesso decreto.
5. Reiezione delle istanze di concessione.
1. L'autorità competente a respingere con proprio provvedimento motivato l'istanza
prodotta ai sensi dell'art. 9 è il Ministro dell'interno.
2. L'istanza di cui al comma 1 può essere riproposta dopo un anno dall'emanazione del
provvedimento stesso.
6. Riconoscimento della sentenza straniera di condanna.
up
1. Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'art. 6 della legge, il procedimento di
riconoscimento della sentenza straniera di condanna si considera pendente con la formale
richiesta da parte del Ministero dell'interno al Ministero degli affari esteri per l'avvio
della procedura necessaria ad ottenere copia della sentenza stessa.
7. Notifica e giuramento.
1. La notifica del decreto di conferimento della cittadinanza deve essere effettuata
dall'autorità competente ai sensi dell'art. 23 della legge entro novanta giorni dalla
ricezione del decreto medesimo (2/a).
2. Il giuramento di cui all'art. 10 della legge deve essere prestato entro sei mesi dalla
notifica all'intestatario del decreto di cui agli articoli 7 e 9 della legge.
3. Il giuramento di cui al comma 2 deve essere prestato, in Italia, dinanzi all'ufficiale
dello stato civile del comune di residenza e, all'estero, dinanzi all'autorità
diplomatica o consolare italiana competente per la località straniera di residenza, la
quale rilascia all'interessato copia del verbale di giuramento e trasmette copia di questo
e del decreto di concessione all'ufficiale dello stato civile del comune della Repubblica
competente secondo le norme dell'ordinamento dello stato civile.
4. L'ufficiale dello stato civile dinanzi al quale è stato prestato il giuramento, o al
quale è stata trasmessa copia del verbale di cui al comma 3, provvede per la trascrizione
e l'annotazione del decreto negli atti dello stato civile e ne dà immediata notizia al
Ministero dell'interno.
5. Trascorsi sei mesi dalla data della notifica del decreto, l'interessato non è ammesso
a prestare giuramento se non dimostri, con la produzione di nuovi documenti al Ministero
dell'interno, la permanenza dei requisiti in base ai quali gli fu accordata la
cittadinanza.
6. Il giuramento deve essere preceduto dal pagamento della tassa di concessione
governativa e dell'imposta di bollo assolta a norma delle vigenti disposizioni in materia
(2/a).
( Per le attuali modalità relative all'istruttoria dei procedimenti di
acquisto della cittadinanza, vedi gli artt. 2, 3 e 4, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, e
inoltre, l'art. 8 dello stesso decreto).
(2/a) Per le attuali modalità relative all'istruttoria dei procedimenti di acquisto della
cittadinanza, vedi gli artt. 2, 3 e 4, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362.. Vedi,
inoltre, l'art. 8 dello stesso decreto.
8. Rinuncia alla cittadinanza. .
up
1. All'estero, la rinuncia alla cittadinanza deve farsi dinanzi all'autorità diplomatica
o consolare italiana competente per il luogo dove il rinunziante risiede. Questa la
iscrive in apposito registro e ne rimette immediatamente copia al Ministero dell'interno
ed al comune competente, secondo le norme dell'ordinamento dello stato civile per la
trascrizione e l'annotazione a margine dell'atto di nascita.
2. In Italia, la rinuncia alla cittadinanza italiana deve essere fatta dinanzi
all'ufficiale dello stato civile
del comune di residenza.
3. La dichiarazione di rinuncia deve essere corredata della seguente documentazione:
a) atto di nascita rilasciato dal comune presso il quale detto atto risulta iscritto o
trascritto;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera;
d) documentazione relativa alla residenza all'estero, ove richiesta.
9. Decreto di intimazione.
1. L'intimazione di cui all'art. 12, comma 1, della legge è fatta con decreto del
Ministro dell'interno ed ha effetto dal giorno della notificazione all'interessato.
2. Perde la cittadinanza, dal giorno successivo al termine fissato dal decreto di
intimazione, chi non ha abbandonato, entro il termine medesimo, l'impiego o la carica
accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il
servizio militare per uno Stato estero.
10. Riacquisto della cittadinanza. .
up
1. Le dichiarazioni di riacquisto di cui agli articoli 13 e 17 della legge devono essere
corredate della seguente documentazione:
a) atto di nascita rilasciato dal comune presso il quale detto atto risulta iscritto o
trascritto;
b) documentazione da cui risulti il trascorso possesso della cittadinanza italiana;
c) documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera, ovvero allo status di
apolidia;
d) certificato di situazione di famiglia o documentazione equipollente.
11. Inibizione al riacquisto.
1. Agli effetti dell'art. 13, comma 1, lettera e), della legge la prova di aver
abbandonato l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da
un ente internazionale, nonché il servizio militare per uno Stato estero deve essere data
al Ministero dell'interno.
2. Il decreto di inibizione che impedisce il verificarsi del riacquisto della cittadinanza
nonostante l'adempimento delle condizioni stabilite dal comma 1, lettere c), d) ed e),
dell'art. 13 della legge viene trasmesso al competente ufficiale dello stato civile per la
trascrizione e l'annotazione a margine dell'atto di nascita.
3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 3, della legge il sindaco è tenuto a
dare comunicazione al prefetto della provincia, nel cui territorio è compreso il comune,
delle generalità degli ex connazionali iscritti nell'anagrafe della popolazione
residente, entro trenta giorni dalla loro iscrizione.
12. Acquisto della cittadinanza da parte dei figli minori.
1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 14 della legge l'acquisto della cittadinanza, da
parte dei figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, si verifica
se essi convivono con il genitore alla data in cui quest'ultimo acquista o riacquista la
cittadinanza.
2. La convivenza deve essere stabile ed effettiva ed opportunamente attestata con idonea
documentazione.
13. Decorrenza dell'acquisto e del riacquisto della cittadinanza.
1. In applicazione dell'art. 15 della legge, l'acquisto od il riacquisto della
cittadinanza, di cui agli articoli 4, comma 1, lettera a), e 13, comma 1, lettera a),
della legge, decorrono dal giorno successivo a quello del congedamento.
14. Dichiarazioni di cittadinanza. .
up
1. Le dichiarazioni per l'elezione, l'acquisto, il riacquisto e la rinuncia alla
cittadinanza devono essere corredate, oltre che della documentazione rispettivamente
indicata negli articoli 3, 8 e 10, anche di eventuali altri documenti necessari a
dimostrare che il dichiarante si trova nelle condizioni previste dalla legge (3/b).
2. Qualora le dichiarazioni di cui al comma 1 non siano corredate della documentazione
prescritta, nel riceverle l'ufficiale dello stato civile o l'autorità diplomatica o
consolare competente invita l'interessato a produrre detta documentazione (3/b).
3. La rinuncia alla cittadinanza ai sensi degli articoli 3, comma 4, 13, comma 1, lettera
d), e 14 della legge consente di poter successivamente acquistare la cittadinanza soltanto
in applicazione degli articoli 5 e 9 della legge.
4. Ai fini dell'applicazione dell'art. 23, comma 1, della legge, le dichiarazioni di cui
al comma 1 e la prestazione del giuramento di cui all'art. 10 della legge devono, in
Italia, essere rese dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune dove l'interessato
risiede o intende stabilire la residenza, ove questa sia stata indicata e non ancora
definita la relativa procedura (3/b).
(3/b) Per l'attuale disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza, vedi il
D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362.
(3/b) Per l'attuale disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza, vedi il
D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362.
(3/b) Per l'attuale disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza, vedi il
D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362.
15. Sanzioni amministrative.
1. L'autorità competente ad applicare la sanzione amministrativa di cui all'art. 24 della
legge è, per il cittadino italiano residente in Italia, il prefetto della provincia nel
cui territorio è compreso il comune di residenza e, per il cittadino italiano residente
all'estero, il prefetto della provincia nel cui territorio è compreso il comune nei cui
registri deve essere trascritta, ai sensi dell'ordinamento dello stato civile, la
dichiarazione prevista dal medesimo art. 24 della legge.
16. Adempimenti relativi allo stato
civile. .
up
1. L'ufficiale dello stato civile che ha iscritto la dichiarazione dell'interessato, volta
all'acquisto, alla perdita, al riacquisto o al mancato riacquisto della cittadinanza,
trasmette copia della dichiarazione medesima e della documentazione che la correda
all'autorità competente ad accertare la sussistenza delle condizioni che la legge
stabilisce per il prodursi degli effetti anzidetti.
2. L'autorità competente, ai sensi del comma 1, è il sindaco del comune in cui la
dichiarazione è stata iscritta, nelle ipotesi previste dagli articoli 2, commi 2 e 3; 3,
comma 4; 4, comma 1, lettera c); 4, comma 2; 11; 13, comma 1, lettere c) e d); 14 e 17
della legge.
3. Quando la dichiarazione, con la documentazione che la correda, è stata ricevuta
dall'autorità diplomatica o consolare, è questa competente, nelle ipotesi previste nel
comma 2, ad operare l'accertamento della sussistenza delle condizioni stabilite dalla
legge.
4. In ogni altra ipotesi, diversa da quelle menzionate nel comma 2, in cui pure sia
prevista una dichiarazione dell'interessato, competente all'accertamento è il Ministero
dell'interno, al quale l'ufficiale dello stato civile o l'autorità diplomatica o
consolare trasmettono copia della dichiarazione ricevuta dall'interessato e della
documentazione da questi prodotta.
5. L'autorità diplomatica o consolare, nei casi in cui provvede direttamente
all'accertamento, trasmette all'ufficiale dello stato civile individuato ai sensi
dell'art. 63, secondo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, copia della
dichiarazione ricevuta e comunicazione dell'esito dell'accertamento. Il sindaco, nei casi
di sua competenza, trasmette all'ufficiale dello stato civile comunicazione dell'esito
dell'accertamento. Analogamente provvede il Ministero dell'interno nei riguardi
dell'ufficiale dello stato
civile che gli ha inviato gli atti; quando questi gli sono pervenuti dall'autorità
diplomatica o consolare, trasmette all'ufficiale dello stato civile individuato ai sensi
del citato art. 63, anche copia della dichiarazione dell'interessato.
6. L'ufficiale dello stato civile provvede per la trascrizione della dichiarazione nei
registri di cittadinanza quando essa non sia stata a lui resa. Provvede altresì per la
trascrizione nei medesimi registri della comunicazione ricevuta circa l'esito
dell'accertamento e per l'annotazione nell'atto di nascita dell'interessato della
dichiarazione già iscritta o trascritta e della comunicazione anzidetta.
7. La trasmissione degli atti e delle comunicazioni indicati nel presente articolo deve
essere effettuata senza indugio. L'accertamento circa la sussistenza delle condizioni
stabilite dalla legge per l'acquisto, la perdita, il riacquisto, il mancato riacquisto
della cittadinanza deve essere compiuto dall'autorità competente entro centoventi giorni
dalla ricezione degli atti.
8. Ad esclusione delle ipotesi previste dall'art. 1 della legge e di quelle in cui sia
richiesta una dichiarazione dell'interessato, il sindaco, sulla base delle risultanze
dello stato civile ed anagrafiche, emette attestazione dell'acquisto, dalla perdita o del
riacquisto della cittadinanza da persone residenti nel comune o iscritte all'AIRE del
comune e la trasmette, ai fini della trascrizione nei registri di cittadinanza e
dell'annotazione nell'atto di nascita, all'ufficiale dello stato civile.
9. La certificazione di cittadinanza è rilasciata, sulla base delle risultanze dello
stato civile ed anagrafiche, in Italia dal sindaco del comune di residenza degli
interessati e all'estero dall'autorità diplomatica o consolare competente per territorio.
Non possono essere rilasciati certificati o documenti che abbiano per presupposto
l'essersi prodotto uno degli effetti previsti dalla legge senza che sia stata previamente
accertata dall'autorità competente la sussistenza di tutte le condizioni stabilite
perché tale effetto si sia prodotto.
17. Certificazione della
condizione d'apolidia.
1. Il Ministero dell'interno può certificare la condizione di apolidia, su istanza
dell'interessato corredata della seguente documentazione:
a) atto di nascita;
b) documentazione relativa alla residenza in Italia;
c) ogni documento idoneo a dimostrare lo stato di apolide.
2. È facoltà del Ministero dell'interno di richiedere, a seconda dei casi, altri
documenti.
18. Regime transitorio delle rinunce al riacquisto. .
up
1. Le dichiarazioni di rinuncia al riacquisto di cui all'art. 13, comma 1, lettera d),
della legge possono essere rese alla competente autorità entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento qualora effettuate da coloro i quali, non
avendo ancora riacquistato la cittadinanza secondo le disposizioni di cui all'art. 9,
primo comma, n. 3, dell'abrogata legge 13 giugno 1912, n. 555, abbiano maturato o maturino
nel termine predetto il periodo di residenza previsto dal citato art. 13,
comma 1, lettera d).
19. Abrogazione di norme.
1. È abrogato il regio decreto 2 agosto 1912, n. 949, dalla data di entrata in vigore del
presente
regolamento.
.
up