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Circolare 5-1-2007 n. K.60.1 Sui redditi necessari per la concessione della cittadinanza italiana

Ministero dell'interno
Circolare 5-1-2007 n. K.60.1
Legge 5 febbraio 1992, n. 91, "Nuove norme sulla cittadinanza" - Evoluzione di alcune linee interpretative.
 Ministero dell'interno.

Acquisto della cittadinanza per residenza - Valutazione del nucleo familiare ai fini del reddito necessario

Tenuto conto che l'atto concessorio della cittadinanza italiana basato sulla residenza nel territorio della Repubblica è, per concorde opinione della giurisprudenza, di natura "squisitamente discrezionale", in ordine alle fattispecie di naturalizzazione disciplinate dall'art. 9 della legge n. 91 del 1992, l'Amministrazione deve verificare, sia i requisiti prescritti dalla legge, sia l'insieme di ulteriori elementi che motivino l'opportunità della concessione.

L'accertamento è altresì rivolto all'esistenza dell'interesse pubblico generale, nonché alla capacità dell'interessato di disporre di mezzi adeguati a garantirgli l'autosufficienza economica e il soddisfacimento degli obblighi di solidarietà.

Per quanto concerne quest'ultimo aspetto, il parametro assunto da questo Dicastero, sulla base del consolidato orientamento del Consiglio di Stato è, per il singolo individuo, quello previsto dall'art. 3 del D.L. n. 382 del 25 novembre 1989, convertito con legge 25 gennaio 1990, n. 8, per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, pari a circa 8.300 euro.

Lo straniero è quindi tenuto a provare la propria posizione reddituale e il regolare assolvimento degli obblighi fiscali, per i periodi immediatamente antecedenti la presentazione dell'istanza, allegando alla stessa idonea documentazione.

Con l'attribuzione del beneficio della cittadinanza lo straniero si inserisce a pieno titolo nella Comunità nazionale, acquisendo i medesimi diritti e doveri dei suoi membri, tra cui quelli connessi all'obbligo di concorrere alla realizzazione delle finalità dello Stato. In tal senso sarebbe infatti contrario all'interesse pubblico che il nuovo cittadino non abbia mezzi idonei per mantenere sé e la propria famiglia.

Fino a qualche tempo fa non era possibile concedere la cittadinanza ad uno straniero non titolare di un reddito proprio, anche se lo stesso risultava essere a carico del coniuge, nonostante l'intero nucleo familiare percepisse un reddito complessivo che poteva garantire dignitose condizioni di vita.

Per esemplificare, il riferimento al reddito del singolo aspirante cittadino non ha quindi consentito, sino ad ora, di concedere la cittadinanza alle donne straniere casalinghe, in quanto prive di una attività propria come fonte di guadagno personale, anche quando le stesse risultavano a carico del coniuge titolare di un reddito tale da assicurare ampiamente il mantenimento della moglie e di eventuali altri componenti della famiglia.

Le mutate condizioni sociali e l'importanza di favorire il processo migratorio inducono oggi a riconsiderare vicine quanto più possibile a quelle dei nostri connazionali le situazioni, anche familiari, degli stranieri coinvolti nel percorso di integrazione nella nostra collettività.

Si ritiene, pertanto, necessario, nel rispetto del concetto di solidarietà familiare cui sono tenuti i membri della famiglia, valutare la consistenza economica dell'intero nucleo al quale l'aspirante cittadino appartiene quando, dalla documentazione prodotta e/o dalla istruttoria esperita, si può evincere che esistono altre risorse che concorrono a formare il reddito.

In presenza di questi presupposti la cittadinanza potrà quindi essere concessa alle casalinghe prive di reddito proprio e verrà in questo modo garantito alle stesse di vivere in piena autonomia e consapevolezza l'essere e sentirsi italiane. Ciò nell'ambito di una struttura familiare alla quale partecipano in condizione di piena parità con il coniuge, a prescindere dalla titolarità di un reddito proprio.

Ovviamente, essendo autocertificabili solo i redditi propri, per i redditi degli altri componenti il nucleo familiare, andrà necessariamente prodotta la documentazione (Mod. CUD, Mod. 730 e Mod. Unico) atta a dimostrare la disponibilità di mezzi di sostentamento adeguati.

Nelle fattispecie, poi, ove si riscontri il decorso di un considerevole lasso di tempo tra la data di presentazione dell'istanza e quella di perfezionamento del relativo iter, sarà possibile procedere, prima dell'eventuale diniego, ad una "attualizzazione" dei redditi dichiarati, dando modo al richiedente di indicare gli eventuali miglioramenti della propria posizione economica, intervenuti nel frattempo, in linea con i principi di cui alla legge 11 febbraio 2005, n. 15 e alla legge 14 maggio 2005, n. 80 di riforma della legge sul procedimento amministrativo, in particolare in materia di partecipazione dei cittadini al procedimento.

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