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Modifiche apportate dalla Legge 15 luglio 2009 n.94 in materia di riconoscimento e revoca dello status di rifugiato D.lgs.28 gennaio 2008 n.25 Capo V - Procedure di impugnazione Art. 35. Impugnazione 1. Avverso la
decisione della Commissione territoriale è ammesso ricorso
dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di corte
d'appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha pronunciato
il provvedimento. Il ricorso è ammesso anche nel caso in cui
l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di
rifugiato e la Commissione territoriale lo abbia ammesso esclusivamente
alla protezione sussidiaria. Il ricorso è proposto, a pena
di inammissibilità, nei trenta giorni successivi alla
comunicazione del provvedimento; allo stesso è allegata
copia del provvedimento impugnato. Nei casi di accoglienza o
trattenimento disposti ai sensi degli articoli
20 e 21,
il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità,
nei quindici giorni successivi alla comunicazione del provvedimento
dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di corte
d'appello in cui ha sede il centro. 2. Avverso la
decisione della Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione
dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la
protezione sussidiaria, è ammesso ricorso dinanzi al
tribunale competente in relazione alla Commissione territoriale che ha
emesso il provvedimento che ha riconosciuto lo status di cui
è stata dichiarata la revoca o la cessazione. 3. Tutte le
comunicazioni e notificazioni si eseguono presso l'avvocato del
ricorrente mediante avviso di deposto in cancelleria. 4. Il
procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica
con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio. 5. Entro
cinque giorni dal deposito del ricorso, il tribunale, con decreto
apposto in calce allo stesso, fissa l’udienza in camera di
consiglio. Il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza
sono notificati all’interessato e al Ministero
dell’interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso
la competente Commissione territoriale, e sono comunicati al pubblico
ministero. 6. La
proposizione del ricorso avverso il provvedimento che rigetta la
domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui
è accordata la protezione sussidiaria ai sensi dei commi 1 e
2 sospende l'efficacia del provvedimento impugnato. 7. La proposizione del ricorso avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria ovvero avverso la decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 22, comma 2, e dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), non sospende l'efficacia del provvedimento impugnato. Il ricorrente può tuttavia chiedere al tribunale, contestualmente al deposito del ricorso, la sospensione del provvedimento quando ricorrano gravi e fondati motivi. In tale caso il tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito, decide con ordinanza non impugnabile, anche apposta in calce al decreto di fissazione dell'udienza. Nel caso di sospensione del provvedimento impugnato al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richi Capo V Procedure di impugnazione Art. 35. Impugnazione 1. Avverso la
decisione della Commissione territoriale è ammesso ricorso
dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di corte
d'appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha pronunciato
il provvedimento. Il ricorso è ammesso anche nel caso in cui
l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di
rifugiato e la Commissione territoriale lo abbia ammesso esclusivamente
alla protezione sussidiaria. Il ricorso è proposto, a pena
di inammissibilità, nei trenta giorni successivi alla
comunicazione del provvedimento; allo stesso è allegata
copia del provvedimento impugnato. Nei casi di accoglienza o
trattenimento disposti ai sensi degli articoli
20 e 21,
il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità,
nei quindici giorni successivi alla comunicazione del provvedimento
dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di corte
d'appello in cui ha sede il centro. 2. Avverso la
decisione della Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione
dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la
protezione sussidiaria, è ammesso ricorso dinanzi al
tribunale competente in relazione alla Commissione territoriale che ha
emesso il provvedimento che ha riconosciuto lo status di cui
è stata dichiarata la revoca o la cessazione. 3. Tutte le
comunicazioni e notificazioni si eseguono presso l'avvocato del
ricorrente mediante avviso di deposto in cancelleria. 4. Il
procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica
con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio. 5. Entro
cinque giorni dal deposito del ricorso, il tribunale, con decreto
apposto in calce allo stesso, fissa l’udienza in camera di
consiglio. Il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza
sono notificati all’interessato e al Ministero
dell’interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso
la competente Commissione territoriale, e sono comunicati al pubblico
ministero. 6. La
proposizione del ricorso avverso il provvedimento che rigetta la
domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui
è accordata la protezione sussidiaria ai sensi dei commi 1 e
2 sospende l'efficacia del provvedimento impugnato. 7. La
proposizione del ricorso avverso il provvedimento che dichiara
inammissibile la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o
di persona cui è accordata la protezione sussidiaria ovvero
avverso la decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi
dell'articolo 22,
comma 2, e dell'articolo 32,
comma 1, lettera b-bis), non sospende l'efficacia del provvedimento
impugnato. Il ricorrente può tuttavia chiedere al tribunale,
contestualmente al deposito del ricorso, la sospensione del
provvedimento quando ricorrano gravi e fondati motivi. In tale caso il
tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito, decide con
ordinanza non impugnabile, anche apposta in calce al decreto di
fissazione dell'udienza. Nel caso di sospensione del provvedimento
impugnato al richiedente è rilasciato un permesso di
soggiorno per richiesta di asilo ed è disposta l'accoglienza
nei centri di cui all'articolo
20. 8. La
procedura di cui al comma 7 si applica, in ogni caso, al ricorso
presentato dal richiedente di cui agli articoli
20, comma 2, lettere b) e c), e 21. Il richiedente
ospitato nei centri di accoglienza ai sensi dell'articolo 20, comma 2,
lettere b) e c), o trattenuto ai sensi dell'articolo 21 permane nel
centro in cui si trova fino alla adozione dell'ordinanza di cui al
comma 7. 9. Il
Ministero dell’interno, limitatamente al giudizio di primo
grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di un
rappresentante designato dalla Commissione nazionale o territoriale che
ha adottato l’atto impugnato. La Commissione interessata
può in ogni caso depositare alla prima udienza utile tutti
gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini
dell’istruttoria. Si applica, in quanto compatibile,
l’articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura
civile. 10. Il
tribunale, sentite le parti e assunti tutti i mezzi di prova necessari,
entro tre mesi dalla presentazione del ricorso decide con sentenza con
cui rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di
rifugiato o di persona cui è accordata la protezione
sussidiaria; la sentenza è notificata al ricorrente e al
Ministero dell’interno, presso la Commissione nazionale
ovvero presso la competente Commissione territoriale, ed è
comunicata al pubblico ministero. ) 11. Avverso la
sentenza pronunciata ai sensi del comma 10 il ricorrente, il Ministero
dell’interno e il pubblico ministero possono proporre reclamo
alla corte d’appello, con ricorso da depositare presso la
cancelleria della corte d’appello, a pena di decadenza, entro
dieci giorni dalla notificazione o comunicazione della
sentenza. 12. Il reclamo
non sospende gli effetti della sentenza impugnata; tuttavia la corte
d'appello, su istanza del ricorrente, può disporre con
ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa quando ricorrano
gravi e fondati motivi. 13. Nel
procedimento dinanzi alla corte d'appello, che si svolge in camera di
consiglio, si applicano i commi 5, 9 e 10. 14. Avverso la sentenza pronunciata dalla corte d’appello può essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Esso è notificato alle parti assieme al decreto di fissazione dell’udienza in camera di consiglio, a cura della cancelleria. La Corte di cassazione si pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 375 del codice di procedura civile. esta di asilo ed è disposta
l'accoglienza nei centri di cui all'articolo
20. 8. La
procedura di cui al comma 7 si applica, in ogni caso, al ricorso
presentato dal richiedente di cui agli articoli
20, comma 2, lettere b) e c), e 21. Il richiedente
ospitato nei centri di accoglienza ai sensi dell'articolo 20, comma 2,
lettere b) e c), o trattenuto ai sensi dell'articolo 21 permane nel
centro in cui si trova fino alla adozione dell'ordinanza di cui al
comma 7. 9. Il
Ministero dell’interno, limitatamente al giudizio di primo
grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di un
rappresentante designato dalla Commissione nazionale o territoriale che
ha adottato l’atto impugnato. La Commissione interessata
può in ogni caso depositare alla prima udienza utile tutti
gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini
dell’istruttoria. Si applica, in quanto compatibile,
l’articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura
civile. 10. Il
tribunale, sentite le parti e assunti tutti i mezzi di prova necessari,
entro tre mesi dalla presentazione del ricorso decide con sentenza con
cui rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di
rifugiato o di persona cui è accordata la protezione
sussidiaria; la sentenza è notificata al ricorrente e al
Ministero dell’interno, presso la Commissione nazionale
ovvero presso la competente Commissione territoriale, ed è
comunicata al pubblico ministero. 11. Avverso la
sentenza pronunciata ai sensi del comma 10 il ricorrente, il Ministero
dell’interno e il pubblico ministero possono proporre reclamo
alla corte d’appello, con ricorso da depositare presso la
cancelleria della corte d’appello, a pena di decadenza, entro
dieci giorni dalla notificazione o comunicazione della
sentenza. 12. Il reclamo
non sospende gli effetti della sentenza impugnata; tuttavia la corte
d'appello, su istanza del ricorrente, può disporre con
ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa quando ricorrano
gravi e fondati motivi. 13. Nel
procedimento dinanzi alla corte d'appello, che si svolge in camera di
consiglio, si applicano i commi 5, 9 e 10. 14. Avverso la sentenza pronunciata dalla corte d’appello può essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Esso è notificato alle parti assieme al decreto di fissazione dell’udienza in camera di consiglio, a cura della cancelleria. La Corte di cassazione si pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 375 del codice di procedura civile. | |