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D.M. 8-4-2004 n. 127 - TARIFFA FORENSE,  CON LE TABELLE

Regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali.


INDICE DELLE TABELLE

Principi generali

Tabella A - ONORARI GIUDIZIALI  CIVILI

I)      onorari cause avanti al Giudice di Pace
II)     onorari cause avanti al Tribunale Civile da € 5200,00 sino a € 258,300
II-)    onorari cause avanti al Tribunale Civile  da € 258.300,1 sino a 5264.600,00
II--)  onorari cause avanti al Tribunale Civile oltre  € 5.164.600,00 e  INDETERMINABILE


CAUSE AVANTI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DI  1^ GRADO

III)    da € 5.200,01     ad € 51.700,00
III-)   da €  51.700,01 a   €  258.300,00
III--)  da € 258.300,01 a € 2.582.300,00
III---) oltre 2.582.300,00 e valore indeterminabile

IV - CAUSE AVANTI ALLA CORTE D'APPELLO E ALLA COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE

IV-)   da € 5200, a €  103,300
IV--)  da €  103.300,01 a   €  2.582.300,00
IV---) da € 2.582.300,01 a oltre  e valore indeterminabile

V - CAUSE AVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE E ALTRE MAGISTRATURE IVI COMPRESE QUELLE AVANTI AL TRIBUNALE  COMUNITARIO DI PRIMA ISTANZA

 VI - CAUSE AVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE E AVANTI ALLA  CORTE EUROPEA PER I DIRITTI  DELL'UOMO, ALLA CORTE DI  GIUSTIZIA CEE

VII - PROCEDIMENTI SPECIALI, PROCEDURE ESECUTIVE E PROCEDIMENTI TAVOLARI

VIII - INDENNITA' DI TRASFERTA

TABELLA B - DIRITTI DI AVVOCATO

tab.B)   da € 600,00      a     103.300,00
tab B2) da € 103.300,00 a 5.164.600,00
tab B3) Valore indeterminabile
tab B4 altre prestazioni -1  da € 600,00 sino a 103.300,00
tab B4 altre prestazioni -2  da € 103.300,1 sino a 5.164.600,00
tab B4 altre prestazioni -3  indeterminabile

II - PROCESSO DI ESECUZIONE
III - PROCEDIMENTI SPECIALI
IV - DIRITTO DI VACAZIONE
V - PRESTAZIONI DELL'AVVOCATO DOMICILIATARIO
VI - INDENNITÀ DI TRASFERTA

Capitolo II - Tariffa penale
TABELLA C - PENALE

Capitolo III stragiudiziale
Tabella D - STRAGIUDIZIALE

D.L. 4-7-2006 n. 223 (arbitri)

Relazione

INDICE del D.L. 127/2004

Epigrafe
Premessa

1.Tariffa giudiziale civile, amministrativa e tributaria -

Articolo 1 - Diritto dell'avvocato
Articolo 2 - Obbligo del cliente.
Articolo 3 - Giudizi non compiuti.
Articolo 4 - Inderogabilità della tariffa. Condizioni e limiti.
Articolo 5 - Criteri generali per la liquidazione.
Articolo 6 - Determinazione del valore della controversia.
Articolo 7 - Pluralità di difensori e società professionali.
Articolo 8 - Praticanti avvocati autorizzati al patrocinio.
Articolo 9 - Procedimenti davanti ad organi speciali.
Articolo 10 - Procedimenti arbitrali rituali.
Articolo 11 - Procedimenti speciali.
Articolo 12 - Cause in materia di rapporti di lavoro.
Articolo 13 - Cause di valore superiori a € 5.164.600,00.
Articolo 14 - Rimborso spese generali.

Tabella A - Onorari giudiziali
Tabella B - Diritti di avvocato

Capitolo II - Tariffa penale
Articolo 1
Criteri generali.

Tariffa penale - Articolo 1 - Criteri generali
Articolo 2 - Giudizi non compiuti.
Articolo 3 - Pluralità di difensori e parti. Società professionali.
Articolo 4 - Trasferte.
Articolo 5 - Parte civile.
Articolo 6 - Rimborsi.
Articolo 7 - Praticanti abilitati
Articolo 8 - Spese generali.
Tabella C - Penale

Capitolo III
Tariffa degli onorari e delle indennità spettanti agli avvocati in materia stragiudiziale (civile e penale, tributaria e amministrativa)
Articolo l
Criteri generali.

Tariffa stragiudiziale civile, penale, tributaria e amministrativa - Articolo 1 - Criteri generali
Articolo 2 - Prestazioni stragiudiziali e giudiziali. Limiti e criteri.
Articolo 3 - Pluralità di difensori e società professionali.
Articolo 4 - Praticanti avvocati autorizzati al patrocinio.
Articolo 5 - Criteri per la determinazione del valore della pratica.
Articolo 6 - Incarico non portato a termine.
Articolo 7 - Prestazioni con compenso a percentuale.
Articolo 8 - Indennità di trasferta.
Articolo 9 - Inderogabilità della tariffa. Condizioni e limiti.
Articolo 10 - Applicazione analogica.
Articolo 11 - Pratiche di valore superiore a € 5.164.600,00.
Articolo 12 - Rimborso spese generali.
Tabella D - Stragiudiziale

Relazione




IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536, concernente «Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal decreto luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382»;

Visto l'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, recante «Aumento degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore»;

Visto l'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051, recante «Determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile»;

Visto il comma 3 dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1994, n. 585, concernente «Regolamento recante l'approvazione della delibera 12 giugno 1993 del Consiglio nazionale forense che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori legali per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali»;

Esaminata la deliberazione del Consiglio nazionale forense in data 20 settembre 2002 concernente i criteri per la determinazione degli onorari dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali;

Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 ottobre 2003;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 gennaio 2004 le cui osservazioni sono state in generale accolte. Solo in alcuni casi si è ritenuto di discostarsi per le seguenti ragioni:

in ordine ai criteri di arrotondamento a seguito di conversione, si è previsto un arrotondamento nella misura unica della cinquina di euro in eccesso per i minimi e in difetto, per i massimi; la finalità perseguita è stata quella della riconosciuta esigenza di semplificazione e razionalizzazione della tariffa, senza che ciò possa comportare un significativo scostamento rispetto al criterio di conversione, globalmente determinandosi un effetto di sostanziale compensazione in ragione della prevista alternanza degli arrotondamenti in eccesso e in difetto, per il che l'effetto del criterio di arrotondamento finisce per rivelarsi sostanzialmente neutro;

in ordine alla voce denominata «spese generali», disciplinata dagli articoli 14 tabella A, articolo 8 tabella B, articolo 12 tabella C, dove si è previsto un aumento nella misura del 25%, si è considerato l'incremento degli oneri locatizi, che le rilevazioni ISTAT testimoniano essere aumentati di oltre il 50% nel periodo dal dicembre 1993 all'ottobre 2003 e delle spese condominiali, anch'esse, com'è noto, notevolmente aumentate nel periodo di riferimento; oneri e spese comunque non valutati nella determinazione, da parte dell'ISTAT, dell'indice generale dei prezzi al consumo per l'intera collettività;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota 870/U - UL 38/1-12 del 7 aprile 2004);

Adotta il seguente regolamento:
.  1. Gli onorari, i diritti e le indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali sono determinati nelle tariffe di cui ai capitoli I, II, III, allegate al presente decreto.

ALLEGATI

Capitolo I - Tariffa degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa e tributaria

Articolo 1 - Diritto dell'avvocato.

1. Per le prestazioni giudiziali in materia civile e nelle materie equiparate, oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti all'avvocato gli onorari ed i diritti indicati nelle allegate tabelle A e B.

Articolo 2  -Obbligo del cliente.

1. Gli onorari e i diritti sono sempre dovuti all'avvocato dal cliente indipendentemente dalle statuizioni del giudice sulle spese giudiziali.


Articolo 3 -  Giudizi non compiuti 

1. Nei giudizi iniziati ma non compiuti, il cliente deve all'avvocato gli onorari e i diritti per l'opera svolta fino alla cessazione del rapporto professionale.

Articolo 4  - Inderogabilità della tariffa. Condizioni e limiti.

1. Gli onorari minimi ed i diritti stabiliti per le prestazioni dell'avvocato sono inderogabili.

2. Soltanto qualora fra le prestazioni dell'avvocato e l'onorario previsto dalle tabelle appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, possono essere superati i massimi indicati nelle tabelle, anche oltre il raddoppio previsto dal secondo comma del successivo art. 5, ovvero diminuiti i minimi indicati nelle tabelle, purché la parte che vi abbia interesse esibisca il parere del competente Consiglio dell'ordine.


 Articolo 5 Criteri generali per la liquidazione.

1. Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve essere tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, del grado dell'autorità adita, con speciale riguardo all'attività svolta dall'avvocato davanti al giudice.

2. Nelle cause di particolare importanza per le questioni giuridiche trattate, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente può arrivare fino al doppio dei massimi stabiliti.

3. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, oltre che dei criteri di cui ai commi precedenti, può essere tenuto conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti, nonché dell'urgenza richiesta per il compimento di singole attività e, nelle cause di straordinaria importanza, la liquidazione può arrivare fino al quadruplo dei massimi stabiliti, previo parere del Consiglio dell'Ordine.

4. Qualora in una causa l'avvocato assista e difenda più persone aventi la stessa posizione processuale l'onorario unico può essere aumentato per ogni parte oltre la prima del 20% fino ad un massimo di dieci e, ove le parti siano in numero superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino ad un massimo di venti. La stessa disposizione trova applicazione, ove più cause vengano riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assista e difenda una parte contro più parti quando la prestazione comporti l'esame di particolari situazioni di fatto o di diritto.

5. Nella ipotesi in cui, pur nella identità di posizione processuale dei vari clienti, la prestazione professionale comporti l'esame di loro situazioni particolari di fatto o di diritto rispetto all'oggetto della causa, l'avvocato ha diritto al compenso secondo tariffa, ridotto del 30%.

6. La liquidazione dell'onorario prevista dall'art. 91 del codice di procedura civile deve essere fatta in relazione a tutte le prestazioni effettivamente occorse ogni volta che vi sia stata una decisione anche se espressa con ordinanza collegiale o con sentenza non definitiva.

7. Nelle cause riservate alla esclusiva competenza funzionale del giudice di pace e nelle cause accessorie o di garanzia sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo II della tabella A, avuto riguardo al valore della controversia. Nelle cause di competenza del giudice di pace, ai sensi dell'art. 7, 2° comma, codice di procedura civile, eccedenti il valore di € 2.600,00 sono ugualmente dovuti gli onorari di cui al paragrafo II.


 Articolo 6  - Determinazione del valore della controversia.

1. Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente, il valore della causa è determinato a norma del codice di procedura civile, avendo riguardo nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, nei giudizi di divisione, alla quota o ai supplementi di quota in contestazione, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.

2. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, può aversi riguardo al valore effettivo della controversia, quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile.

3. Nelle cause avanti gli organi di giustizia amministrativa, il valore è determinato secondo i criteri indicati dal comma 1 di questo articolo, quando l'oggetto della controversia o la natura del rapporto sostanziale dedotto in giudizio o comunque correlato al provvedimento impugnato ne consentono l'applicazione; ove ciò non sia possibile, nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente va tenuto conto dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la sentenza. Per i ricorsi straordinari e gerarchici sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo III della tabella A in quanto analogicamente applicabili.

4. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, per la determinazione del valore effettivo della controversia, deve aversi riguardo al valore dei diversi interessi perseguiti dalle parti.

5. Per le cause di valore indeterminabile, gli onorari minimi sono quelli previsti per le cause di valore da € 25.900,01 a € 51.700,00, mentre gli onorari massimi sono quelli previsti per le cause di valore da € 51.700,01 a € 103.300,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia; qualora le cause siano di particolare importanza per l'oggetto, per le questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche di carattere non patrimoniale, gli onorari possono essere liquidati fino al limite massimo previsto per le cause di valore fino a € 516.500,00.

6. Agli effetti della determinazione del diritto, le cause di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente € 25.900,00 ma non € 103.300,00 a seconda dell'entità dell'interesse dedotto in giudizio.


 


Articolo 7  - Pluralità di difensori e società professionali.

1. Nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati gli onorari per un solo avvocato.

2. Se l'incarico professionale è conferito ad una società tra avvocati, si applica il compenso spettante ad un solo professionista anche se la prestazione è svolta da più soci, salva espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente.


 Articolo 8 - Praticanti avvocati autorizzati al patrocinio.

1. Ai praticanti avvocati autorizzati al patrocinio deve essere liquidata la metà degli onorari e dei diritti spettanti all'avvocato.


 Articolo 9 Procedimenti davanti ad organi speciali.

1. Nei procedimenti davanti ad organi speciali sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti al tribunale.


 Articolo 10  - Procedimenti arbitrali rituali.

1. Per i procedimenti davanti agli arbitri sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti ai giudici ordinari e speciali che sarebbero competenti a conoscere della controversia.


 Articolo 11 - Procedimenti speciali.

1. Gli onorari per i procedimenti in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare ed in genere per i procedimenti non contenziosi sono liquidati tenendo conto dell'opera occorsa per lo studio degli atti e per la compilazione del ricorso e di qualunque scritto esplicativo dello stesso.

2. Nel caso che nei procedimenti indicati al precedente comma sorgano contestazioni il cui esame è devoluto al giudice in sede di cognizione, sono dovuti gli onorari di cui ai paragrafi I, II, IV della tabella A.

3. Per i procedimenti previsti dal libro IV, Titolo I, capo III, sez. I, c.p.c., per quelli previsti dall'art. 669-quaterdecies c.p.c. e per quelli di cui all'art. 2409 c.c., sono dovuti gli onorari di cui ai paragrafi I, II, e IV della tabella A, in quanto applicabili.


 Articolo 12  -  Cause in materia di rapporti di lavoro.

1. Per le controversie individuali di lavoro, il valore delle quali non supera € 500,00 gli onorari sono ridotti alla metà. Per l'assistenza in procedure conciliative, l'onorario dell'avvocato sarà liquidato in base alla tariffa stragiudiziale.


 Articolo 13 -  Cause di valore superiori a € 5.164.600,00.

1. Per le cause di valore superiore a € 5.164.600,00 gli onorari minimi e massimi sono determinati moltiplicando il valore della causa per i coefficienti precisati nella tabella A. Gli onorari non possono comunque superare complessivamente il 3% del valore della controversia.


 Articolo 14 -  Rimborso spese generali.

1. All'avvocato e al praticante autorizzato al patrocinio è dovuto un rimborso forfetario delle spese generali in ragione del 12,5% sull'importo degli onorari e dei diritti ripetibile dal soccombente.


 


TABELLA A - ONORARI GIUDIZIALI

 

I - CAUSE AVANTI AI GIUDICI DI PACE

 

 

fino a € 600,00

 

PRESTAZIONE

 

 

 

minimo

massimo

 

 

 

 

 

1. Per l'intero giudizio

55

190

 

 

 

 

 

 

da € 600,01 a

da € 1.600,01 a

 

 

€ 1.600,00

€ 2.600,00

 

 

 

 

 

 

minimo

massimo

minimo

massimo

 

 

 

 

 

 

 

2. Studio della controversia

55

145

75

165

 

 

 

 

 

 

 

3. Consultazioni con il cliente

30

70

40

80

 

 

 

 

 

 

 

4. Ispezione dei luoghi della controversia - Ricerca dei documenti

20

35

25

40

 

 

 

 

 

 

 

5. Preparazione e redazione dell'atto introduttivo del giudizio o della

 

 

 

 

 

comparsa di risposta

45

115

60

130

 

 

 

 

 

 

 

6. Assistenza a ciascuna udienza di trattazione, escluse quelle in cui sono

 

 

 

 

 

disposti semplici rinvii

20

25

25

30

 

 

 

 

 

 

 

7. Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice (per ogni mezzo

 

 

 

 

 

istruttorio)

35

115

60

130

 

 

 

 

 

 

 

8. Memorie depositate fino all'udienza di precisazione delle conclusioni,

 

 

 

 

 

per ogni memoria

30

60

50

80

 

 

 

 

 

 

 

9. Redazione delle difese (comparse conclusionali e repliche)

150

280

155

325

 

 

 

 

 

 

 

10. Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio

45

145

75

170

 

 

 

 

 

 

 

11. Opera prevista la conciliazione ove avvenga in sede giudiziale

40

115

60

130

 

 

II - CAUSE AVANTI AL TRIBUNALE, AGLI ORGANI EQUIPARATI E AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA

 

 

 

da € 5.200,01 a

da € 25.900,01 a

da € 51.700,01 a

da € 103.300,00 a

 

fino a € 5.200,00

€ 25.900,00

€ 51.700,00

€ 103.300,00

€ 258.300,00

PRESTAZIONE

 

 

 

 

 

 

minimo

massimo

minimo

massimo

minimo

massimo

minimo

massimo

minimo

massimo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Studio della controversia

80

205

105

415

210

835

420

1.255

630

1.675

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Consultazioni con il

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cliente

40

105

55

210

110

420

215

630

320

840

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Ispezione dei luoghi della

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

controversia - Ricerca dei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

documenti

30

50

35

105

55

215

110

325

165

430